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LA VIOLAZIONE DELL’ART. 38 D.LGS.N. 163/06 COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLE GARE MA NON L’ESCUSSIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO NE’ TANTOMENO L’OBBLIGO DELLE PP.AA. APPALTANTI DI SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA

14/01/2010

L'art. 48 del D.Lgs 163/06 (cd. "verifica a campione") prevede che, in caso di sorteggio, il concorrente prescelto sia obbligato a depositare, entro 10 gg. liberi, gli originali dei certificati autodichiarati in sede di partecipazione alla gara relativamente ai requisiti tecnici ed economici, con le specifica sanzione che, in caso di mancato deposito, la stazione appaltante debba escludere detto concorrente nonche escuterli il deposito cauzionale e segnalarlo all'A.V.C.P.; pertanto, in considerazione del principio della tassativita delle prescrizioni legali, nonche tenuto conto che il Legislatore non ha ritenuto di estendere dette sanzioni al caso di verifica di falsita del concorrente ex art. 38 D.Lgs.n. 163/06, cio giocoforza significa che il procedimento e le sanzioni previste dall'art. 48 non si applicano alla verifica delle dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di carattere generale. [T.A.R. Piemonte, I°, 21/12/2009, n. 3699]