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LA VERIFICA DI COMPATIBILITA DEVE RIVESTIRE I CARATTERI DELL’ATTUALITA
Cons. Stato Sez. III, 30/01/2012, n. 445
Importante sentenza del Consiglio di Stato in materia di autorizzazioni sanitarie.
Come noto, la realizzazione di strutture sanitarie (come l'ampliamento, la trasformazione, il trasferimento di sede) e l'esercizio di attivita sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione ex art. 8-ter Dlgs 502/'92 (come modificato).
Piu esattamente si tratta delle autorizzazioni comunemente chiamate Autorizzazione alla Realizzazione e Autorizzazione all'Esercizio.
Il Consiglio di Stato interviene sul punto stabilendo che l'interesse del privato ad intraprendere liberamente iniziative economiche di gestione di strutture sanitarie deve ritenersi recessivo rispetto alla programmazione di diffusione territoriale non solo al momento del rilascio dell'Autorizzazione alla Realizzazione ma anche in fase di Autorizzazione all'Esercizio.
I giudici hanno infatti affermato che la stretta connessione e propedeuticita tra le due autorizzazioni (fasi autonome del medesimo procedimento) , e tale da far si che il compito della Regione in fase di Autorizzazione all'esercizio, a seguito della valutazione di compatibilita operata prima in fase di Realizzazione, non sia soltanto quello di compiere la verifica del possesso dei requisiti minimi normativamente prefissati, bensi quello di assicurarsi che la verifica operata nel precedente procedimento (Realizzazione) rivesta tuttora i caratteri di attualita.
La nuova posizione assunta dal Consiglio di Stato ha stabilito che la precedente autorizzazione della struttura dovra essere sottoposta ad un esame di controllo della permanenza dei relativi presupposti tesa ad evitare che la precedente valutazione di compatibilita non risulti superata da nuove determinazioni del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale.
Il Collegio rileva che l'intervenuta modificazione del dato normativo del fabbisogno nelle more del procedimento non rappresenta una violazione del tempus regit actum proprio perche e la logica conseguenza del principio secondo cui l'atto amministrativo deve tener conto della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.
La Regione dovra poi attivarsi, in caso di accertato intervenuto mutamento del fabbisogno stimato in precedenza, per la revoca degli atti di quel provvedimento autorizzatorio prendendo altresi in considerazione l'eventuale diritto all'indennizzo del soggetto privato che sulla base della precedente e legittima autorizzazione alla realizzazione abbia effettuato importanti investimenti.