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La tutela giuridica delle banche dati: tra diritto d’autore e diritto sui generis
Realizzare un database richiede investimenti in termini di tempo, di organizzazione nonché di risorse finanziarie: è quindi importante fornire all’autore una serie di tutele giuridiche che gli permettano lo sfruttamento economico della propria opera in via esclusiva; a ciò si aggiunge la necessità di dare regole che permettano di condizionare gli accessi ai dati raccolti, soprattutto alla luce dell’ampio numero di informazioni e di dati personali o non personali contenuti in banca dati.
Esaminiamo allora le tutele messe a disposizione dal nostro ordinamento.
Cosa si intende per banca dati
Le banche dati sono definite ai sensi dell’art. 1 della Direttiva 96/9/CE come una “raccolta di opere, dati, o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”.
In altre parole, le banche dati o base di dati (più comunemente conosciute con il termine inglese di database) rappresentano una raccolta di dati strutturati e memorizzati su un supporto elettronico, create da un soggetto definito “autore”, che può essere persona fisica e anche giuridica (laddove la legislazione dello Stato membro dell’Unione europea lo consenta - art. 4 direttiva).
Le banche saranno poi tutelate solo ove presentino un carattere di originalità.
Il concetto di originalità
Come evidenziato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella causa C-604/10, l’originalità della banca dati potrà risultare:
- dalla scelta dei materiali inseriti nell’opera, avendo particolare riguardo ad eventuali precedenti raccolte aventi i medesimi contenuti (banche dati selettive),
- dalla scelta delle modalità di disposizione dei materiali all’interno dell’opera (banche dati non selettive).
Nella seconda ipotesi si terrà in considerazione la disposizione originale del materiale attraverso la necessaria osservazione di due concetti:
- coordinamento (c.d. Coordination) inteso come i collegamenti sussistenti fra i vari dati,
- organizzazione (c.d. Arrangement) che prevede un determinato ordine sequenziale di disposizione dei dati, come ad esempio dal punto di vista dell’oggetto oppure a livello cronologico o tematico.
Quale disciplina è prevista dal nostro ordinamento per la tutela giuridica delle banche dati?
La Direttiva 96/9/CE in materia di banche dati è stata recepita poi Italia con il D.lgs. 6 maggio 1999, n. 169: tale decreto di fatto ha introdotto modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore per allinearla alla Diretta sopra citata.
La Direttiva (e in linea la nostra legge sul diritto d’autore) differenzia la tutela a seconda che alla banca dati venga riconosciuto o meno il carattere dell’originalità: più esattamente si distingue tra diritto d’autore (artt. 3-6) e diritto sui generis (art. 7-11):
a) diritto d’autore
Se la banca dati è una creazione intellettuale originale, è possibile proteggerla mediante il diritto d’autore, il quale conferisce il diritto esclusivo di riprodurre, adattare, distribuire la banca dati o variazioni della stessa.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, sempre nella causa C-604/10, ha sottolineato che il criterio dell’originalità richiesto ai fini della tutela, può ritenersi soddisfatto quando l’autore della banca dati:
- esprime la sua capacità creativa con originalità
- effettua scelte libere e creative
Affinché l’autore della banca dati possa beneficiare della tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore (e successive modifiche), non è richiesta alcuna procedura particolare: chi crea un’opera letteraria, scientifica o artistica è infatti automaticamente tutelato dal diritto d’autore, che avrà inizio dal momento della creazione dell’opera fino a 70 anni dalla morte dell’autore.
Il diritto d’autore tutelerà poi esclusivamente la struttura della banca dati e non si estenderà ai suoi contenuti, lasciando impregiudicati eventuali diritti esistenti su di essi.
Per rendere poi chiaro e conoscibile a tutti la sussistenza del diritto, è possibile apporre sull’opera un avviso sul copyright, come, ad esempio, il testo “tutti i diritti riservati”, oppure il simbolo © seguito dall’anno di creazione dell’opera, attraverso il quale verranno conseguentemente conferiti i seguenti diritti esclusivi:
- diritti economici: garantiscono il controllo sull’opera e una retribuzione in caso di uso tramite vendita o licenza,
- diritti morali: generalmente tutelano i diritti di rivendicare la paternità dell’opera (diritto di attribuzione) e di respingere eventuali modifiche (diritto di integrità).
b) diritto sui generis
Se la scelta dei materiali o la struttura della banca dati non rappresentano invece una creazione originale, è comunque possibile proteggerne i contenuti attraverso il diritto sui generis.
Si tratta di un diritto totalmente svincolato dal carattere creativo od originale della banca dati, esercitabile solo se la banca dati è frutto di un investimento ingente: in sostanza non si portegge la creatività, ma l’investimento economico.
Così anche la giurisprudenza intervenuta la quale ha stabilito che il diritto sui generis potrà essere invocato dall’autore qualora “il conseguimento, la verifica o la presentazione del loro contenuto abbia richiesto un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo” di natura finanziaria, materiale e/o professionale (Corte di Giustizia UE C-604/10).
Sulle finalità della tutela prevista dal diritto sui generis e sulla corretta determinazione dei suoi “confini” ha avuto modo di pronunciarsi recentemente la Corte di Giustizia nella sentenza C-762/19 del 3/6/2021, oggetto di un nostro commento.
La durata del diritto del costitutore della banca dati è di 15 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data del completamento della raccolta e rinnovabile in caso di modifiche o integrazioni sostanziali apportate alla banca dati.
Infine, risulta importante evidenziare che il diritto d’autore e il diritto sui generis possono in ogni caso applicarsi cumulativamente se le condizioni di protezione di ciascun diritto sono soddisfatte.
Quali prospettive future?
A causa del processo di digitalizzazione e del continuo mutamento degli scenari di raccolta ed archiviazione di informazioni e di dati personali e non personali (si pensi ad esempio alla raccolta dei Big Data), la Direttiva 96/9/CE sulle banche dati non può più ritenersi attuale ed allineata alle esigenze correnti, evidenziando di conseguenza la necessità di un intervento normativo da parte del legislatore comunitario.
In particolare, a seguito alla consultazione pubblica del 2017 condotta dalla Commissione europea relativa alla direttiva sulle banche dati, è emerso che:
- da un lato, gli obiettivi originari della direttiva 96/9/CE sono ancora in linea con le esigenze dell’UE,
- dall’altro lato, che la direttiva non ha pienamente raggiunto il suo obiettivo di proteggere un’ampia varietà di banche dati, soprattutto in riferimento al c.d. diritto sui generis.
Pertanto, al fine di facilitare la crescente condivisione dei dati nonché il commercio e la raccolta di dati generati nello sviluppo dell’Internet delle cose, la Commissione europea ha annunciato, nel suo programma di lavoro 2021 e in riferimento all’iniziativa “Un’Europa pronta per l’era digitale”, che rivedrà la direttiva sulle banche dati entro il 2030, nel rispetto dei principi del diritto alla riservatezza e alla connettività, la libertà di espressione, la libera circolazione dei dati e la cybersicurezza.