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LA “TROPPA” SEMPLIFICAZIONE … NON VALE QUANDO E’ RICHIESTO L’ORIGINALE
Consiglio Stato, V°, 11/5/2009, n. 2872
L'applicazione indiscriminata alle gare d'appalto della normativa in materia di semplificazione amministrativa puo portare ad un'inammissibile violazione del principio della par condicio, quando la disciplina speciale ha espressamente negato la possibilita di ricorrere alle regole dell'autocertificazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti ai fini partecipativi. Cio in quanto il meccanismo competitivo proprio delle gare d'appalto e tale per cui la lex specialis non e passibile d'interpretazione estensiva, atteso che cio si tradurrebbero in una violazione procedimentale in danno di quei concorrenti che hanno rispettato scrupolosamente le prescrizioni di gara. Cosi se il capitolato d'appalto esplicitamente richiede, per la dimostrazione del possesso di un determinato requisito, la produzione di determinati specifici documenti, ammettere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a detti documenti significherebbe forzare inammissibilmente il meccanismo delle regole di gara, ragion per cui la precisa scelta della stazione appaltante di non contemplare - tra la documentazione ammissibile - le dichiarazioni sostitutive (ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000), puo ascriversi alla logica di una ragionevole speditezza del procedimento di gara e, quindi. a tutti gli effetti legittima ed ammissibile.