Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
LA TASSATIVITA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE VALE ANCHE PER GLI APPALTI DI SERVIZI DI CUI ALL'ALL. IIB D.LGS. N. 163/2006
Il T.A.R. Palermo ha affrontato due importanti questioni relative l'una al deposito di una cauzione provvisoria d'importo inferiore a quello richiesto dalla stazione appaltante, l'altra relativa alla (nota vicenda della) tassatività delle cause d'esclusione di cui all'art. 46, comma 1bis, D.Lgs. n. 163/2006 con particolare riguardo alla sua applicabilità agli appalti di servizi di cui all'All. IIB del medesimo decreto. E' orientamento ormai prevalente della giurisprudenza quello secondo cui risulta illegittima l'esclusione da una gara disposta nei confronti di un concorrente che abbia depositato una cauzione provvisoria d'importo insufficiente e/o deficitario rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis, ovvero una cauzione incompleta (e non già del tutto assente) atteso che, in tal caso, l'impresa concorrente ben può essere invitata ad integrare la cauzione, emendando così l'errore compiuto. La disposizione dell'art. 75 D.Lgs.n. 163/2006 va infatti intesa alla luce del principio di tassatività delle cause d'esclusione, nel senso che la P.A. appaltante non può disporre l'estromissione di un concorrente per cause non espressamente contemplate dal Codice appalti e, nel caso specifico della cauzione provvisoria, appunto l'art.75 non dispone affatto l'esclusione in caso di presentazione di una cauzione d'importo inferiore a quello richiesto, consentendo conseguentemente l'applicazione dell'art. 46, comma 1° che dispone la facoltà d'integrazione di documentazione incompleta presentata in gara. Ciò posto dunque, nonché trattandosi specificamente di un appalto di servizi sanitari, il TAR siciliano coglie anche l'occasione per confermare che il principio della tassatività delle cause di esclusione si applica anche agli appalti di servizi di cui all'All. IIB del medesimo D.Lgs.n. 163/2006, che dalla lettura dello stesso Codice vede diversamente l'obbligo d'applicazione solo di alcuni limitatissimi articoli (fra cui non si annovera il citato art. 46).
T.A.R. PALERMO, III°, 19/3/2013, N. 647