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La riforma doganale e le implicazioni nel sistema di compliance 231
Una delle ultime novità in ambito 231 è dettata dal nuovo d.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi” che ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (cd. “TULD”).
Il catalogo dei reati 231 era stato ampliato già con il d. lgs. 75/202 che, in attuazione della Direttiva (UE) n. 1371/2017 “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” (cd. “Direttiva PIF”), aveva introdotto l’art. 25-sexiesdecies avente ad oggetto la perseguibilità dell’ente in relazione alla commissione dei reati di contrabbando previsti dal TULD.
È bene ricordare che i reati di contrabbando delineati nel Titolo VII, capo I, del TULD - dall’art. 282 all’art. 301 - punivano la condotta di chi introduceva nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni doganali, merci sottoposte ai “diritti di confine”, quali:
- dazi di importazione e quelli di esportazione;
- i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione;
- in relazione alle merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine e ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.
La riforma doganale ha abrogato il TULD, prevedendo ora l’Allegato 1 recante proprio le sanzioni di natura penale in tema di contrabbando.
Una delle principali novità apportate dalla novella normativa consiste nella ridefinizione delle violazioni doganali suddivise in illeciti penali e illeciti amministrativi.
La disciplina prevede oggi, tra gli altri, l’art. 78, intitolato “Contrabbando per omessa dichiarazione”, che dispone che
“è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:
- introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.
La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell’articolo 19, comma 2”.
Il Decreto in parola ha apportato modifiche anche all’art. 2 sexiesdecies del d.lgs. 231/2001 che prevede ora anche l’applicabilità delle sanzione interdittive di cui all’art. 9 del decreto, ossia:
- l’interdizione dall’esercizio dell’attività
- e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.
Appare quindi fondamentale per tutte quelle imprese dotate di un sistema 231 e di quelle che tuttavia ne sono priva, adottare o aggiornare il Modello organizzativo 231 prevedendo una specifica analisi dei rischi di commissione dei reati presupposto di cui all’art. 25 sexiesdecies del d.lgs 231/01.