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La pubblicita delle sedute di gara deve ritenersi definitivamente estesa a tutte le procedure di gara, sia sopra che sottosoglia e quindi anche alle procedure negoziate nonche ai cottimi fiduciari
Adunanza Plenaria Consiglio Stato, 31/7/2012, n. 31
Già la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13 del 28/7/2011 aveva stabilito l'obbligo di apertura in seduta pubblica anche delle buste contenenti le offerte tecniche, allo scopo di verificarne il corretto contenuto prima di procedere - in seduta riservata - alla loro valutazione, mentre, con la presente sentenza, la medesima Adunanza Plenaria ha definitivamente esteso detto obbligo di pubblicità a tutte le procedure concorsuali indistintamente, ciò in quanto i principi di trasparenza e pubblicità che governano la disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici comportano che qualora l'aggiudicazione debba avvenire secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (in quanto, nel caso del prezzo piu' basso, non vi è alcun subprocedimento di valutazione tecnica), l'apertura delle buste contenenti le offerte ed i documenti di gara debba obbligatoriamente effettuarsi tutte "in seduta pubblica", anche laddove si tratti di procedure negoziate (con o senza previa predisposizione di bando di gara) nonché di affidamenti in economia nella forma del cottimo fiduciario, ciò tanto nei settori ordinari che in quelli speciali. Questo dunque significa che sia nell'ipotesi di cui all'art. 56 (procedure negoziate previa pubblicazione di bando di gara), sia in quelle del successivo art. 57 (procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara), come pure negli affidamenti in economia disciplinati dall'art. 125 e, segnatamente, nel "cottimo fiduciario", tutta la fase procedimentale - consistente nell'accertamento di quali e quante siano le offerte da esaminare nonché nella verifica di quali e quanti siano i documenti prodotti ed allegati da ciascun concorrente ammesso alla procedura - deve obbligatoriamente svolgersi "pubblicamente" e ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di appalti indetti nei settori ordinari oppure in quelli cd. speciali