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La presenza in gara fa decorrere il termine d'impugnazione indipendentemente dalla data della comunicazione ex art. 79 d.lgs.n. 163/2006
Consiglio Stato, III°, 22/8/2012, n. 4593 T.A.R. Catania, II°, 3/8/2012, n. 2004
Merita segnalazione la sentenza del Consiglio di Stato n. 4593/2012 in quanto è una significativa battuta d'arresto rispetto all'approdo (che si riteneva definitivo) rappresentato dal disposto dall'art. 79 del Codice appalti, secondo cui il termine dei 30 giorni per l'impugnazione delle esclusioni e/o non aggiudicazioni negli appalti pubblici decorreva dalla data di ricevimento della comunicazione prevista (appunto) dal comma 5° del succitato art. 79 D.Lgs.n. 163/2006. Con la pronuncia in commento, al contrario, si afferma come la presenza in seduta pubblica di gara di un rappresentante munito di delega della concorrente soddisfi pienamente il requisito della "piena conoscenza" in capo alla stessa società esclusa e/o non aggiudicataria e che il mancato invio della comunicazione del provvedimento definitivamente ad esso lesivo non è necessario e sufficiente a non fare decorrere il termine impugnatorio, anche perché (e questa è la tesi di un'altra sentenza, quasi coeva alla precedente, del TAR Catania, che è tuttavia giunto alle medesime conclusioni) l'art. 120, comma 5° del Codice del processo amministrativo (specificamente applicabile al rito degli appalti) non prevede forme di comunicazione "esclusive" o "tassative" e come pertanto l'art. 79 D.Lgs.n. 163/2006 (che non è una norma di carattere processuale) non può di certo derogare alla disposizione generale (art. 120 c.p.a.) appunto prevista per il particolare rito in materia di appalti pubblici. Da tutto quanto sopradetto deve dunque desumersi come la presenza in gara di un delegato della società partecipante all'incanto faccia decorrere il termine per formulare ricorso e che pertanto occorre prestare grande attenzione a detta circostanza al fine di un incorrere in una grave decadenza processuale in caso d'eventuale impugnazione.