Cass. pen. Sez. IV, 08-06-2021, n. 22256
L’8 giugno 2021 la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha depositato un’importante sentenza in punto di interesse e/o vantaggio dell’ente ai sensi de d lgs 231/2001 in ipotesi di violazione di lesioni per violazione della normativa antinfortunistica (art. 590 c.p.).
IL CASO
La vicenda aveva inizio in seguito al verificarsi di un infortunio in capo ad un dipendente impiegato in un impianto di selezione di rifiuti.
In particolare la persona offesa, autista dipendente di una società diversa da quella condannata, veniva colpito da un muletto mentre stava rimuovendo il telo dal cassone per consentire lo scarico del materiale proveniente dalla raccolta differenziata.
L’amministratore delegato della società di smaltimento dei rifiuti nel 2019 veniva quindi condannato dalla Corte di Appello di Firenze per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Veniva poi ritenuta colpevole anche l’azienda ai sensi del d.lgs 231/2001 e condannata al pagamento della sanzione amministrativa di 12.900 €.
Nello specifico, si accertava che l’infortunio si era verificato a causa dell’insufficienza delle misure di prevenzione previste dal datore di lavoro nella valutazione rischi a prevenire l’investimento dei pedoni, nonché della scarsa formazione dei dipendenti. Contro tale condanna proponevano ricorso per Cassazione i difensori della società nonché del datore di lavoro.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha accolto il solo ricorso della società, ove si deduceva la violazione dell’articolo 5 lett. b) del d.lgs. 231/2001 nonché il difetto di motivazione della sentenza laddove addebitava al datore di lavoro che la condotta di omissione fosse stata posta in essere nell’interesse e/o a vantaggio della società.
In particolare, la Corte di Cassazione si è soffermata sull’individuazione dell’interesse e/o vantaggio della società in caso di violazione della normativa antinfortunistica (ci eravamo già occupati di questo tema, leggi qui il nostro articolo).
Secondo giurisprudenza costante, infatti, in questi casi l’interesse e il vantaggio dell’impresa si concretizzano nel risparmio di costi di impresa della quale questa beneficia, risparmio che può consistere anche solamente nella riduzione de tempi di lavorazione.
Ciò si traduce, in sostanza, in un’applicazione automatica della sanzione amministrativa in capo all’ente in casi come questi.
La pronuncia analizzata si pone in controtendenza della giurisprudenza fino ad oggi dominante: viene affermato che ai fini del riconoscimento del requisito del vantaggio per la società è necessario che venga provato che le esigenze della produzione e del profitto hanno prevalso oggettivamente su quella della tutela dei lavoratori.
Viene richiesta quindi la prova di un vantaggio economico (sia questo un risparmio di impresa o la massimizzazione della produzione) effettivo ed apprezzabile.
La violazione del sistema 231 non può derivare automaticamente dall’omessa adozione di una misura di prevenzione dovuta.
Non rilevano, continua la Corte, le violazioni occasionali della norma.
I giudici del rinvio nell’accertare la sussistenza dell’interesse e/o vantaggio nel caso specifico dovranno valutare:
- l'omessa adozione della cautela nell'ambito della complessiva condotta tenuta dalla società in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- l'avvenuta nomina, da parte dell'ente, di un consulente al fine della predisposizione del documento di valutazione dei rischi, con sopportazione dei relativi i costi;
- la contemplazione nel DVR, del rischio di investimento dei pedoni da parte dei carrelli elevatori e di specifiche misure per prevenirlo;
- l'insussistenza di un risparmio di spesa connesso all'omessa previsione ed esecuzione della cautela omessa, stante il compenso comunque corrisposto al consulente e il costoassai esiguo risparmiato omettendo la misura di prevenzione richiesta;
- la riconducibilità dell'omissione della cautela a una sottovalutazione del rischio, oppure ad un erronea considerazione dell'adeguatezza delle misure di prevenzione previste nel documento di valutazione dei rischi.
Una sentenza questa che deve essere accolta con particolare favore dall’imprenditore: l’accertamento dell’interesse e/o vantaggio dell’ente si fa concreto e si disancora da “fastidiosi”automatismi.