Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
La nomina del responsabile della sicurezza non scagiona il datore di lavoro dalle sue responsabilita’ per gli infortuni in azienda
Cassazione Penale, V° sez. 26/8/2010, n. 3237
Caso molto interessante e molto frequente.
La Suprema Corte di Cassazione statuisce infatti in merito al profilo di responsabilita penale del datore di lavoro a seguito di un infortunio occorso ad un proprio dipendente nell'ipotesi in cui l'imprenditore stesso aveva nominato un delegato per la sicurezza del servizio di prevenzione e protezione.
Piu esattamente il caso e quello di un lavoratore che, occupato presso un cantiere edile, perdeva il berretto e, senza utilizzare l'apposita scala (predisposta sull'impalcatura del cantiere), decideva di recuperarlo utilizzando una scala ancora in costruzione (e dunque sprovvista di ringhiera e corrimano), cadendo rovinosamente e procurandosi ferite guaribili in 40 giorni.
Il Datore di lavoro ed il Responsabile della sicurezza venivano entrambi condannati, sia in primo che in secondo grado, per la mancata messa in sicurezza della scala, sebbene lamentassero l'assoluta imprudenza posta in essere dal lavoratore e causativa dell'infortunio verificatosi.
Il datore di lavoro ricorreva poi in Cassazione che, con la sentenza in commento, ha confermato la sua responsabilita sotto due diversi ordini di profili:
1) in primo luogo in quanto sono addebitabili allo stesso tutti gli infortuni che si verificano in azienda anche se a cio hanno concorso comportamenti negligenti dello stesso lavoratore, in quanto "al datore di lavoro [.] e imposto di esigere il rispetto - da parte del lavoratore - delle regole di cautela e prudenza" durante la prestazione lavorativa, dovendo Egli operare un controllo continuo e pressante "per imporre che i lavoratori rispettino la normativa antinfortunistica e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarsi ad essa anche instaurando prassi di lavoro [magari di comodo, ma] non corrette e foriere di pericoli";
2) in secondo luogo poi in quanto sussiste una responsabilita "diretta" del Datore di lavoro per l'inosservanza delle norme antinfortunistiche che non puo essere esclusa per il solo fatto che lo stesso abbia designato un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): quest'ultimo infatti, non godendo di alcuna autonomia, opera come "mero ausiliario" e non puo, quindi, essere chiamato a rispondere di quanto avviene in azienda, non avendo un effettivo potere decisionale. In altri termini la nomina di un RSPP non equivale ad una "delega di funzioni" del datore di lavoro, utile ai fini della sua esenzione dalla responsabilita per la violazione della normativa antinfortunistica, responsabilita che pertanto rimane sempre e comunque in capo al Datore di lavoro.