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La mediazione 'fittizia' del processo tributario
D.L. 98/2011 e Circolare Agenzia delle Entrate 22/E/2012
L'art. 32 del D.L. 98/2011 ha introdotto l'obbligo, per chi intende proporre ricorso per le controversie di valore fino a 20.000 € contro atti dell'Agenzia delle Entrate, di proporre prima un reclamo che può essere corredato da una proposta di mediazione, proposta che, a sua volta, potrà essere accettata o rigettata, salvo che l'organismo tributario non formuli una propria proposta. Si tratta, com’è evidente, di una mediazione sui generis, in cui l'organismo tributario è sia parte che “mediatore”, con conseguente grado di “tutela” per il cittadino praticamente inesistente. Inoltre non è da sottovalutare la previsione secondo cui il contribuente che rifiuta la proposta, in caso di soccombenza nel successivo giudizio, potrà essere condannato al pagamento di una somma a titolo di rimborso per le spese sostenute nel procedimento di mediazione. Si tratta palesemente di uno strumento che non ha quindi niente ha a che vedere con la mediazione introdotta nel 2010 nel giudizio civile e, per questo motivo, è stata definitiva da molti come assolutamente “fittizia”.