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La marcatura CE non fa venir meno la responsabilita del datore di lavoro.

04/03/2011

Sentenza Corte di Cassazione n. 1226/2011

E' senza dubbio principio giuridico pacifico quello per cui il datore di lavoro risponde dei danni in capo al lavoratori anche ove la macchina messa a disposizione sia marcata CE.

Nel caso di specie un imprenditore metteva a disposizione dei propri dipendenti una macchina monoblocco priva di riparo e protezione della zona di riavvolgimento del filo e quindi non idonea ai fini della sicurezza, peraltro ometteva di fornire ai lavoratori sia le informazioni e le istruzioni d'uso necessarie per garantire la sicurezza durante le normali condizioni di impiego della stessa, ne si preoccupava di fare idonea formazione ai lavoratori circa le condizioni di impiego. accadeva quindi che un lavoratore, introducendo la mano coperta dal guanto di protezione nella zona di avvolgimento del filo per pulirlo, a causa del successivo incastrarsi del guanto tra la bobina di tiro e il contro rullo, si fratturava la mano riportando lesioni che gli hanno impedito di lavorare per circa 40 giorni. la questione finisce in cassazione.

La tesi difensiva del dato di lavoro si fondava su un teorico principio d'affidamento derivante dalla presenza sul macchinario della marchiatura di conformita CE o dalla notorieta e competenza tecnica del costruttore.

Al contrario la Cassazione, con la sentenza sopra indicata, allineandosi alle pronunce dei giudici di merito sia in primo grado che in appello, sanciva la responsabilita per lesioni personali colpose a carico del datore di lavoro, tenuto sempre e comunque ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati. Inoltre la suprema corte ribadisce che il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro a trecentosessanta gradi. Su di lui grava quindi anche l'onere di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri ed idonei all'uso, rispondendo in caso di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento e cio a prescindere dalla eventuale configurabilita di autonome concorrenti responsabilita nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi. Peraltro accanto all'obbligo di vigilanza, i giudici di legittimita sottolineano che non basta che il datore di lavoro informi i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma occorre che lo stesso si attivi e controlli che tali norme sono effettivamente assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro.