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LA MANCATA ALLEGAZIONE DEL DOCUMENTO DI IDENTITA NON PUO ESSERE CAUSA D’ESCLUSIONE.
T.A.R. Brescia, II°; 26/3/2102, n. 530
Il disciplinare di una pubblica gara espressamente prevedeva l'obbligo d'allegare il documento d'identita del sottoscrittore anche all'offerta economica; un concorrente tuttavia si dimenticava di rispettare detta statuizione e veniva escluso, per cui impugnava tale esclusione sostenendo che:
a) la lex specialis non prevedeva espressamente l'esclusione dalla gara in caso di mancata allegazione del documento di riconoscimento all'offerta economica,
b) se anche l'avesse previsto, comunque sia tale clausola sarebbe da ritenersi "nulla" ai sensi dell'art. 46, coma 1-bis D.Lgs. n. 163/2006, secondo cui solo le violazioni del codice appalti e del suo regolamento nonche i casi d'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta e/o sulla sua provenienza nonche le violazioni del principio di segretezza dei plichi, possono legittimamente consentire l'assunzione di un provvedimento d'esclusione e che pertanto, nel caso specifico, la certezza circa la provenienza dell'offerta risultava assicurata dall'inserimento dell'offerta economica nel plico della concorrente, ove peraltro vi erano altri documenti di gara a cui risultava allegata la carta d'identita (mancante invece all'offerta economica), ragion per cui il T.A.R. lombardo ha ritenuto d'annullare il provvedimento esclusorio impugnato.