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La fine del “falso innocuo”
CONSIGLIO STATO, III°, 25/6/2013, N. 3328 CONSIGLIO STATO, V°, 21/6/2013, N. 3397 CONSIGLIO STATO, V°, 11/6/2013, N. 3214
Una Pubblica Amministrazione ha esclusa da una procedura di gara un operatore economico che, in sede di autocertificazione, aveva dichiarato l'assenza di sentenze di condanne passate in giudicate per reati che incidono sulla sua moralità professionale, mentre poi, in sede di verifica, era risultata l'esistenza di una condanna per falsa dichiarazione. Si difendeva l'escluso sostenendo che si sarebbe trattato di un reato che nulla aveva a che fare con la prestazione dedotta in gara e come detta condanna non incidesse affatto sulla sua affidabilità professionale, ragion per cui aveva ritenuto di poterne omettere la relativa dichiarazione. Il TAR Toscana ha invece convalidato l'esclusione, provvedimento risultato poi confermato anche dal Consiglio di Stato (sez. III°) secondo cui il semplice accertamento che il contenuto di un'autodichiarazione depositata in gara non corrispondesse al vero risulta, già di per sé, un legittimo motivo d'esclusione, a cui s'aggiunge poi come, nel caso di sentenze passate in giudicato, l'eventuale “incidenza” di dette condanne sulla moralità ed affidabilità del concorrente dev'essere valutata dalla medesima P.A. che indice la gara e non, certamente, dal partecipante “condannato”. Tale decisione fa seguito ad una, quasi coeva, assunta dalla sez. V° secondo cui il “falso innocuo” è un istituto insussistente nelle pubbliche gare in quanto, in tali procedure concorsuali, “la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire perchè consente [.] la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara”, ragion per cui la dichiarazione “falsa o incompleta” è già lesiva degli interessi tutelati dalla norma e ciò a prescindere dalla rilevanza – o meno – del “falso” contenuto dichiarativo ai fini dell'ammissibilità stessa del concorrente alla gara in questione. Questa pronuncia si richiama a sua volta a quella depositata dalla medesima sez. V° in data 11/6/2013 (n. 3214) e che ha anch'essa escluso la cd. teoria del “falso innocuo”, che troverebbe applicazione in tutti quei casi in cui “il falso [.] non incide neppure minimamente sugli interessi tutelati”; nelle gare d'appalto, al contrario, viene precisato come la completezza ed autenticità delle dichiarazioni rilasciate dai concorrenti rappresenti da sole un valore da perseguire, di tal chè una dichiarazione incompleta e/o non veritiera configura a tutti gli effetti un “falso”, che non può essere innocuo, ma necessariamente “colpevole”. Ben tre sentenze del Consiglio di Stato, peraltro assunte da sezioni diverse - ma tutte d'identico segno - non possono che essere interpretate, a sommesso parere di chi scrive, come la definitiva consacrazione della fine del “falso innocuo”.