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La falsa dichiarazione in gara e rilevante anche in assenza del profilo soggettivo del dolo o della colpa in capo al dichiarante

10/06/2013

CONSIGLIO STATO, V°, 9/4/2013, N. 1993

In parte connesso al ragionamento sul “falso innocuo” è quanto statuito dalla sentenza in commento relativa alla rilevanza della violazione dell'art. 75 del D.P.R.n. 445/2000; detto art. 75 stabilisce che qualora il contenuto di un'autocertificazione risulti non veritiero, il dichiarante “decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. Detta norma, dunque, s'inserisce in un contesto in cui all'autocertificazione rilasciata in corso di gara viene attribuita una funzione probatoria, di cui il dichiarante si assume la piena responsabilità circa la sua veridicità; ciononostante tuttavia, ai fini esclusivamente amministrativi, il profilo “penalistico” - ovvero la presenza della piena consapevolezza della falsità rilasciata – a nulla rileva in sede amministrativa, in quanto ciò che rileva è unicamente la decadenza dell'utilità conseguita per effetto del mendacio. In altri termini nel procedimento amministrativo appare totalmente irrilevante la presenza del dolo e/o della colpa in capo al soggetto che ha rilasciato la dichiarazione mendace in quanto, indipendentemente dal profilo cd. “soggettivo” del dichiarante, ciò che rileva è se detta autocertificazione ha comportato un vantaggio al dichiarante, vantaggio che deve necessariamente essere revocato. Pertanto il mendacio rileva quale inidonietà della dichiarazione allo scopo cui è diretto e decadenza dal beneficio conseguito è la naturale conseguenza dell'inidoneità della dichiarazione non veritiera a raggiungere l'effetto cui era preordinata.