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La differenza tra accreditamento sanitario e prestazioni in service: la perfetta lezione del Consiglio di Stato

18/11/2021

Cons.St., III, 10/02/2021, n. 1252

L’accreditamento sanitario non è assimilabile all’affidamento in service delle prestazioni sanitarie. 

Si può riassumere così la posizione assunta dal Consiglio di Stato nella sentenza in commento che offre una perfetta ricostruzione della diversa natura giuridica di due istituti, oramai sempre più determinanti all’interno delle relazioni pubblico-privato in ambito sanitario.  

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da una società, titolare di una struttura sanitaria accreditata, avverso un atto di ammissione alla gara di altre due concorrenti prive del requisito dell’accreditamento, in violazione dell’art. 8 -bis, D.Lgs. n. 502/1992. 

Più esattamente, secondo la Società ricorrente, essendo la stazione appaltante un soggetto pubblico e oggetto dell’affidamento l’esecuzione di un test a carico del SSN (in specie, un test di profilazione genica), l’affidamento doveva essere disposto solo in favore di Strutture sanitarie pubbliche o accreditate con il SSN. 

Il Giudice di primo grado riteneva inconferente tale doglianza dal momento che la normativa asseritamente violata ( art. 8- bis, D.Lgs. n. 502/1992) era dedicata alla procedura di accreditamento di strutture private, mentre il caso all’attenzione riguardava l’acquisizione da parte di una struttura sanitaria pubblica di prestazioni di servizi (in specie l’esecuzione di test di profilazione genica), ovvero del service di analisi dei campioni. 

La questione giunge così avanti il Consiglio di Stato che, nel respingere il ricorso della predetta società, ha precisato come le due fattispecie non possano in alcun modo essere omologate o equiparate. 

L’accreditamento, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 3,  e 8-quater D.Lgs. n. 502/1992, offre la possibilità ai privati di poter erogare delle prestazioni sanitarie per conto del SSN, previa verifica di una serie di requisiti organizzativi, tecnologici e qualitativi.

Il titolo di soggetto accreditato permette, da una parte, al privato di iniziare ad operare nell’ambito del SSN e, dall’altra parte, all’Amministrazione di far fronte alla domanda sanitaria dei cittadini. 

Più esattamente, “l’attività sanitaria “per conto” presuppone che la struttura privata, ai fini di realizzare i livelli essenziali di assistenza che fanno carico al SSN, instauri la relazione diagnostica o curativa direttamente con l’utente, che la elegge, nell’esercizio di una sua libera facoltà di scelta, quale fornitrice della prestazione medica di cui abbisogna e che ha titolo all’ottenimento della stessa, ponendone il costo a carico del SSN: l’accreditamento, da questo punto di vista, legittima la struttura privata a “proporsi” quale esecutrice della prestazione medica e garante della sua diretta esecuzione, con trasferimento dei relativi oneri alla sfera pubblica”. 

L’accreditamento garantisce dunque che la prestazione sanitaria venga resa da parte di soggetti preventivamente selezionati, per offrire all’utenza le più ampie garanzie di idoneità, sicurezza e appropriatezza delle cure. 

Come perfettamente spiega il Consiglio di Stato, la “verifica di idoneità, non potendo essere compiuta in maniera episodica dall’utente, viene infatti operata a monte e da parte dell’Amministrazione concedente, trovando espressione appunto nell’accreditamento della struttura sanitaria privata interessata ad agire nell’ambito del SSN.”

Del tutto diversi, invece, risultano essere i profili che caratterizzano l’affidamento “in service”.

In tale situazione, infatti, la prestazione viene erogata nell’ambito di un rapporto di cura che si instaura direttamente con la struttura pubblica, la quale  a sua volta ne affida l’esecuzione “in service” a una struttura sanitaria privata ( nel caso di specie, un laboratorio) selezionato mediante apposita gara. 

Nell’affidamento in service, dunque, viene a mancare il “contatto” tra il paziente e la struttura esecutrice della prestazione sanitaria, in quanto è la struttura pubblica, cui il paziente stesso si rivolge, a scegliere l’erogatore dell’attività sanitaria e non direttamente il paziente. 

Non solo. 

Se nell’accreditamento la garanzia dell’idoneità dell’erogatore insiste nel titolo stesso, ottenuto previo superamento di una verifica dei requisiti richiesti, nell’affidamento “in service” tale verifica di idoneità “viene posta in essere all’atto di individuare, mediante apposita gara, il laboratorio cui affidare l’attività sanitaria, sulla scorta della definizione e dell’accertamento dei requisiti di partecipazione delle aziende interessate”.

In definitiva il Consiglio di Stato afferma che l’accreditamento non possa essere equiparato ad una esternalizzazione “in service” dell’attività sanitaria, essendone certamente diversi i presupposti giuridici propri delle due fattispecie. 

Una distinzione che non può essere ignorata da coloro che sono interessati ad agire nell’ ambito del SSN; tanto più se si considera che nell’attuale momento storico la “sfera sanitaria” è sicuramente in pieno fermento.