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La composizione della commissione di gara e il rispetto del principio di rotazione
Con la sentenza oggi in commento il TAR Cagliari offre numerosi spunti interpretativi, tra cui quello sulla necessità di assicurare il rispetto del principio di rotazione in riferimento alla costituzione della Commissione giudicatrice.
Vediamoli nel dettaglio.
La società seconda classificata impugnava gli atti di gara della procedura per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e gestione dell’ecocentro comunale di Arborea per un periodo di cinque anni.
In particolare la ricorrente chiedeva sia l’annullamento dell’aggiudicazione - ritenendo sussistenti ipotesi di violazione degli articoli 57 e 83, comma 2 D.lgs. n. 36/2023, del D.M. 23/6/2022 del Ministro della Transizione Ecologica adducendo che l’offerta dell’aggiudicataria si poneva in contrasto con i CAM, adottati dal Ministero della Transizione ecologica in data 23/6/2022, nella parte in cui aveva omesso di indicare le procedure per la gestione e il controllo della flotta dei veicoli e non ha previsto l’utilizzo di un deposito attrezzato per il ricovero dei mezzi e per il loro lavaggio - che l’annullamento dell’intera gara adducendo la violazione del principio di rotazione nella composizione della Commissione di Gara.
Tutte le doglianze proposte sono state tuttavia ritenute infondate dal Collegio giudicante.
Con riferimento al primo gruppo di censure, il Giudice rileva anzitutto che i CAM rappresentano uno strumento per il bilanciamento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei contrapposti interessi tra le materie della tutela ambientale e della concorrenza.
Tali previsioni sono in grado di conformare e regolare l’autonomia e la libertà negoziale delle Stazioni Appaltanti e delle imprese partecipanti, sin dal momento del loro primo contatto con l’indizione della procedura di gara, e deve quindi essere correttamente intesa nel senso di imporre la inserzione nella legge di gara di tutte le previsioni contenute nei CAM che concretamente incidono sulla piena e consapevole formazione della volontà negoziale e che il Comune di Arborea ha correttamente evidenziato di avere inserito gli specifici CAM relativi alla gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel pieno rispetto del. D.M. 23/6/2022.
In particolare, il Capitolato prevedeva, fra le altre cose, che “[…] I mezzi impiegati dovranno essere sempre in buone condizioni d’uso e manutenzione, essere oggetto di pulizia giornaliera e di disinfezione almeno quindicinale, salvo prescrizioni derivanti da situazioni di emergenza, nonché di periodica verniciatura tale da garantirne il decoro. Tutti gli oneri per la corretta e regolare pulitura ed igienizzazione dei mezzi restano a carico dell’Appaltatore. Qualora i mezzi vengano impiegati per servizi di raccolta rifiuti di diversa tipologia dovranno essere lavati internamente al fine di evitare miscelazione di materiale. Tale lavaggio deve essere effettuato in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni e deve essere volto al costante mantenimento delle normali condizioni igieniche sanitarie e di decoro. Tutti i mezzi e le attrezzature complementari che eventualmente verranno impiegati nel corso dell’appalto dovranno essere di migliore stato e/o qualità, possedere quantomeno le medesime caratteristiche tecnico-funzionali di quelli eventualmente sostituiti, ed ottenere l’esplicita e preventiva accettazione da parte del DEC e/o del RUP […] L'Appaltatore deve essere dotato di idonee procedure per il controllo periodico della flotta veicoli e delle attrezzature, commisurato alle caratteristiche dei mezzi, alle modalità di uso e all'intensità di utilizzazione, in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei CAM. Il controllo comprende la verifica dello stato di usura e della pressione degli pneumatici e il registro dei controlli di marcia che riporta anche gli interventi di manutenzione e di lavaggio. Gli automezzi e le attrezzature devono essere correttamente manutenuti e revisionati in conformità alla normativa, alla legislazione vigente e alle indicazioni del costruttore al fine di garantire le ottimali condizioni operative, di sicurezza e ambientali. Tutte le attività manutentive, ordinarie e straordinarie, devono essere debitamente registrate. Gli oneri economici delle attività manutentive come ogni altra spesa relativa agli automezzi e attrezzature sono a completo carico dell’Appaltatore e ricompreso nel canone d’appalto. I prodotti detergenti utilizzati devono essere certificati Ecolabel UE, o altre certificazioni equivalenti, o devono essere conformi ai CAM vigenti, così come gli oli lubrificanti utilizzati. Qualora i mezzi siano equipaggiati con oli lubrificanti minerali, rigenerati e non, l'Appaltatore deve disporre di un servizio di pronto intervento al fine di assicurare azioni tempestive in caso di perdite accidentali d'olio”.
La descritta situazione di fatto risulta perfettamente coerente con la prescrizione dei citati CAM, che a detta della ricorrente sarebbe stata violata dall’aggiudicataria.
Quanto poi alla mancata indicazione nell’offerta dell’aggiudicataria del luogo in cui gli automezzi sarebbero stati sottoposti a deposito e lavaggio e la mancata dimostrazione della disponibilità di un tale sito, il Giudice ribadisce come i CAM invocati, in realtà, non prevedono testualmente tale obbligo, imponendo soltanto specifiche procedure per garantire la gestione, la manutenzione e il loro lavaggio.
Le considerazioni svolte portano quindi il TAR ad affermare sia che la disciplina di gara è stata elaborata dalla Stazione Appaltante in coerenza con i CAM applicabili, sia che non vi fossero ragioni per determinare l’esclusione dell’aggiudicataria.
In seconda battuta il TAR ha provveduto all’esame del motivo con cui la ricorrente domandava la caducazione dell’intera procedura di gara in ragione della mancata applicazione del principio di rotazione alla composizione della Commissione.
Sul punto, è stato sufficiente per il Giudice osservare come tale principio non possa ritenersi violato in virtù del fatto che il Commissario esterno ha contemporaneamente fatto parte di una diversa commissione di gara, operante nell’ambito di una procedura bandita da una diversa Stazione appaltante, dal momento che il principio di rotazione ha il suo ambito di applicazione con riferimento alla composizione delle Commissioni di gara da parte della stessa Stazione appaltante.
Inoltre, nel caso concreto secondo il TAR non vi sono nemmeno ragioni per ritenere che la mera identità del Commissario esterno abbia alterato gli esiti di procedure diverse, bandite da diverse Amministrazioni e aggiudicate in favore di operatori economici distinti.
Con la conseguente infondatezza anche di tale motivo di impugnazione.