Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
La clinica risponde anche per l'operato del chirurgo "esterno"
CASS CIVILE 28 AGOSTO N. 18805/2009
Sulla scia di una giurisprudenza che ormai puo dirsi pacifica la cassazione ha stabilito che una clinica sanitaria (ma il principio vale per qualsiasi struttura sanitaria) e responsabile nei confronti della paziente del complesso delle operazioni erogate, ivi inclusa l'attivita del chirurgo anche nel caso in cui quest'ultimo non sia un suo dipendente ma vi collabori solo sporadicamente.
Sulla base di questo principio la Corte di Cassazione che, con la sentenza indicata, rigetta il ricorso presentato da un istituto ospedaliero avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano con cui venivano condannati al risarcimento del danno per un intervento estetico mal riuscito una clinica ospedaliera e un chirurgo estetico che utilizzava episodicamente la clinica per gli interventi dei suoi pazienti.
La clinica si era difesa sostenendo di non dover rispondere personalmente e solidamente dell'operato del chirurgo poiche la paziente aveva preso accordi direttamente ed esclusivamente con il chirurgo e, peraltro, era stato il chirurgo stesso (e non il paziente) a scegliere la clinica nella quale eseguire l'intervento, a presentare la camera e la sala operatoria ed a riscuotere direttamente della cliente il proprio onorario.
La Cassazione invece non ha accolto tale tesi difensiva affermando che « [...] ove un istituto ospedaliero autorizzi un chirurgo od un medico ad operare al suo interno, mettendogli a disposizione le sue attrezzature e la sua organizzazione, e con esso cooperi, concludendo con il paziente il contratto per la degenza e le prestazioni accessorie, esso viene ad assumere contrattualmente, rispetto al paziente, la posizione e le responsabilita tipiche dell'impresa erogatrice del complesso delle prestazioni sanitarie, ivi inclusa l'attivita del chirurgo».