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La 1° Spending Review
Decreto-Legge 7/5/2012, n. 52 convertito Legge 6/7/2012, n. 94
Nella precedente Newsletter (Maggio 2012) si è commentata l’adozione del D.L.n. 52/2012 di razionalizzazione della spesa pubblica, ribattezzato “Spending Review”, ora convertito nella legge n. 94 in data 6/7/2012. In sede di conversione sono state apportate alcune importanti modifiche a detto decreto: oltre ad alcune affermazioni di principio (vedasi art. 1.bis), risulta confermato all’art. 5, comma 5 il potere del Commissario Straordinario di sospendere, revocare o annullare d’ufficio le gare d’appalto, con la precisazione che ciò è possibile “anche per motivate ragioni d’opportunità” (che, in termini legali, significa che le gare possono essere annullate non solo per motivi “di legittimità” ma anche “di merito” e, quindi, a totale “discrezione” del Commissario). E’ stato poi introdotto il comma 7.bis in cui è detto che il Commissario promuove lo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali d’acquisto, mentre risulta espressamente disposto l’obbligo d’acquisto tramite MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per tutti gli appalti sottosoglia comunitaria da parte di tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti scolastici (prima esentati), le Regioni, le Province ed i Comuni, le Comunità montane, le Università, gli I.A.C.P., le Camere di Commercio, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, nonché tutte le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (art. 7). Proprio relativamente alle Aziende Sanitarie è poi disposto, al successivo art. 7.bis, che qualora si rinvenga uno scostamento fra il prezzo unitario rilevato dalle indagini svolte a livello nazionale e l’importo aggiudicato a seguito di pubblica gara, le AASSLL siano obbligate a rinegoziare i prezzi con le imprese e, qualora l’appaltatore non intenda accettare la riduzione richiesta, le ASL hanno il diritto di recedere ex lege dal contratto. Altra importante novità è il previsto obbligo d’invio dei contratti all’Osservatorio tenuto dall’Autorità di Vigilanza non più d’importo superiore ai 150.000 € ma ai 50.000 € (art. 8, comma 2.bis); quanto poi al problema dell’apertura dei plichi tecnici in seduta pubblica, il Legislatore ha specificato che ciò deve avvenire per tutte quelle gare in cui, alla data del 9/5/2012, i plichi tecnici non risultino ancora aperti (art. 12, comma 1). Per quanto concerne le certificazione e le compensazioni dei crediti vantati nei confronti di PP.AA., è stato confermato quanto già disposto dal precedente art. 9 L.n. 2/2009, tuttavia estendendo da un lato l’obbligo di certificazione dei propri debiti anche ad parte degli enti del S.S.N., dall’altro riducendo da 60 a 30 giorni il termine entro cui, dalla data della richiesta del creditore, le PP.AA. sono obbligate a rilasciare detta certificazione, decorso inutilmente il quale è possibile richiedere la nomina di Commissario ad acta, il quale provvederà al rilascio di detta certificazione. Vi è infine l’ultimo articolo, di nuova introduzione, che dispone la possibilità del pagamento delle fatture per l’acquisizioni di beni e/o servizi fatte attraverso CONSIP e/o M.E.P.A. tramite “erogazioni liberali”, le cui modalità d’acquisizione sono previste dal portale www.acquistinretepa.it; francamente non si comprende appieno la portata di detto art. 13.ter in quanto risulta difficilmente individuabile, nella situazione attuale, la casistica delle possibili erogazioni per far fronte al pagamento di fatture della P.A. (!!!).