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L'obbligo di dichiarazione ex art. 38 anche da parte del legale rappresentante e/o del direttore tecnico dell'impresa acquisita/incorporata

10/07/2012

Adunanza Plenaria Consiglio Stato, 4/5/2012, n. 10

Il Consiglio di Stato, anche questa volta in Adunanza Plenaria, ha stabilito che una società che ha acquistato o affittato un'altra azienda (o un ramo d'azienda), se vuole partecipare ad una pubblica gara, deve depositare la dichiarazione ex art. 38 relativa non solo al proprio Legale Rappresentante (e/o al Direttore Tecnico) ma anche a quelli (Legale Rappresentante e Direttore Tecnico) della società titolare dell'azienda (o del ramo d'azienda) acquisita, ciò in quanto la cessione/acquisizione di un'azienda "confonde" il profilo soggettivo dell'acquirente con quello del cedente e, quindi, la P.A. appaltante ha il diritto/dovere di verificare il profilo di moralità non solo degli organi che attualmente rappresentano la concorrente, ma anche di quelli della società che, nell'anno antecedente l'indizione della gara stessa, sono stati acquisiti e/o incorporati dalla società che oggi partecipa alla procedura concorsuale d'appalto.