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L'indicazione delle quote d'esecuzione in un'A.T.I. e' obbligatoria tanto che sia di natura 'orizzontale', quanto che sia di tipo 'verticale'
Adunanza Plenaria Consiglio Stato, 13/6/2012, n. 22
L'art. 37, comma 4° D.Lgs.n. 16/2006 stabilisce che "Nel caso di forniture o servizi, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti"; posto quindi come il testo normativo non faccia distinzione fra a.t.i. "orizzontali" - quelle in cui ogni singola impresa associata è in grado di svolgere la medesima attività ed è responsabile, nei confronti della P.A. appaltante, solidalmente con le altre raggruppate - ed a.t.i. "verticali" - in cui invece la capogruppo mandataria svolge l'attività prevalente ed è responsabile solidalmente con tutte le altre raggruppate, le quali invece, in qualità di semplici mandanti, svolgono solo attività accessorie e differenziate fra loro, risultando responsabili solo per le attività che singolarmente svolgono - l'obbligo di specificare le parti del servizio e/o fornitura che saranno eseguite da ogni singola associata è applicabile a tutte e due le diverse tipologie di a.t.i. (sia orizzontale che verticale), senza alcuna distinzione e la mancanza di detta specificazione, anche ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis del Codice appalti, rappresenta una legittima causa d'esclusione.