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L'art. 46, comma 1-bis e la rivoluzione copernicana

09/12/2011

T.A.R. Latina, I°, 1/12/2011, n. 991

T.A.R. Roma, I°bis, 6/12/2011, n. 9597

T.A.R. Venezia, I°, 2/12/2011, n. 1791

Come immaginabile, dopo i primi mesi di "pallida" applicazione ecco che lentamente - ma non meno "prepotentemente" - s'assiste con sempre maggior frequenza a pronunce che affrontano il portato del recente art. 46, comma 1°bis del D.Lgs.n. 163/2006 (come introdotto dal D.L.n. 70/2011, poi convertito in L.n. 106/2011), che recita "La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonche nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarita relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle".

Dopo il TAR Venezia - che risulta esser stato il primo, con la sentenza 13/9/2011, n. 1376 (poi confermata dal Consiglio di Stato, anche se solo in sede cautelare, con l'Ordinanza n. 4666/2011) - ecco che anche altri Tribunali Amministrativi Regionali hanno iniziato pian piano ad assumere pronunce applicative del nuovo disposto normativo che, di fatto, ha depotenziato la portata della "lex specialis".

Cosi, in ordine temporale, prima il TAR Latina ha ritenuto illegittima l'esclusione comminata ai danni di una concorrente che non aveva provveduto al deposito, in sede di gara, del "verbale di sopralluogo" (ancorche richiesto a pena d'esclusione"), in quanto non esiste alcuna disposizione di legge che preveda tale obbligo documentale (che pertanto deve ritenersi nullo), mentre la seconda sentenza e del TAR Roma, che invece respinge il ricorso di un concorrente escluso per non aver allegato la fotocopia della carta d'identita del sottoscrittore ai fini dell'autocertificazione, ritenendo - al contrario - che il D.P.R. n. 445/2000 (art. 38) imponga invece ex lege l'obbligo di detta allegazione (e proprio ai fini della validita dell'autocertificazione medesima).

Infine ancora una sentenza del TAR Venezia, che ribadisce come l'art. 75 codice appalti disponga l'obbligatorieta solo al comma 8° - relativo all'impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva in caso d'aggiudicazione da parte del garantito - ma non di altri adempimenti, ragion per cui il non corretto importo del deposito cauzionale provvisorio depositato non puo essere valido motivo d'esclusione.

Vi e da credere che si continuera a parlare molto di questo art. 46, comma 1-bis.