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IVD legacy: le istruzioni europee per i fabbricanti

30/05/2022

Il 26 maggio 2022 ha acquistato piena efficacia il nuovo Regolamento UE 2017/746 (IVDR) relativo di “dispositivi-medico diagnostici in vitro” (IVDR) che sostituisce la previgente Direttiva 98/79/CE (IVDD).

Da quella data gli operatori che commercializzano dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD) devono conformarsi alle nuove disposizioni previste dall’IVDR.
Analogamente al sistema di transizione ideato dall’art. 120 del regolamento “gemello” per i dispositivi medici 2017/745, l’IVDR ha previsto all’art. 110  “disposizioni transitorie” per regolare l’immissione sul mercato  degli IVD nel corso del periodo di transizione concesso agli operatori.

Ma cosa prevede esattamente l’art. 110 IVDR e quali nuove norme dovrà rispettare l’operatore che si avvale del regime transitorio?

Il presente contributo ha l’obiettivo di fornire a tutti gli operatori istruzioni pratiche per orientarsi in questo periodo di transizione, tenuto conto delle recenti linee guida MCDG 2022-08 “Regulation (EU) 2017/746 - application of IVDR requirements to ‘legacy devices’ and to devices placed on the market prior to 26 May 2022 in accordance with Directive 98/79/EC” diramate nel corrente mese di maggio proprio allo scopo di chiarire alcuni aspetti dell’art. 110 IVDR.

Di seguito, si riportano le due seguenti tabelle esplicative concernenti  l’argomento che avranno lo scopo di chiarire

  • quali sono i dispositivi medici e le scadenze previste dal regime transitorio
  • quali obblighi ex IVDR dovranno rispettarsi anche se ci si avvale del regime transitorio

DISPOSITIVI E SCADENZE DEL REGIME TRANSITORIO

1. Quali sono gli IVD che posso commercializzare avvalendomi del regime transitorio ex art. 110 IVDR?
  1. "Old" devices: IVD immessi sul mercato o messi in servizio prima del 26 maggio 2022 in conformità alla previcente IVDD
  2. "Legacy" devices: IVD imessi sul mercato o messi in servizio dopo il 26 maggio 2022
    • il cui certificato CE è stato rilasciato dall'Organismo Notificato in conformità alla previgente Direttiva prima della data del 26 maggio 2022 oppure
    • la cui dichiarazione di conformità è stata redatta prima del 26 maggio 2022 e per il quale le nuove norme in materia di procedura di valutazione della conformità dell'IVDR (a differenza della previgente IVDD) richiedono il coinvolgimento di un organismo notificato
2. Posso immettere sul mercato IVD conformi alla previgente direttiva che non rientrino nella definizione di “Old” o “Legacy” IVD?

NO, questi sono considerati new” devices e a partire dal 26 maggio 2022 devono tutti essere conformi all’IVDR

3. Ho già immesso su mercato un “Old” IVD: fino a quando i miei clienti possono metterlo a disposizione o in servizio?

La data di scadenza è il 27 maggio 2025.

4. Entro quale termine posso immettere sul mercato un “Legacy” IVD?

La data di scadenza varia a seconda della diversa tipologia di legacy IVD:

  1. nel caso dei legacy di cui alla domanda n. 1, lett. b), punto i), la data di scadenza coincide con la scadenza del Certificato e non può comunque superare il 26 maggio 2025
  2. nel caso dei legacy di cui alla domanda n. 1, lett. b), punto ii), la data di scadenza è diversa a seconda della classe dell’IVD e, in particolare:
    • 26 maggio 2025 per gli IVD di classe D;
    • 26 maggio 2026 per gli IVD di classe C;
    • 26 maggio 2027 per gli IVD di classe B e A sterili
5. Ho immesso sul mercato un “Legacy” IVD: fino a quando i miei clienti possono metterlo a disposizione (rivenderlo) o in servizio (utilizzarlo)?

La data di scadenza varia a seconda della diversa tipologia di legacy IVD indicata nella domanda n. 1, lett. b) della tabella:

  1. nel caso dei legacy di cui alla domanda n. 1, lett. b), punto i), la data di scadenza è il 27 maggio 2026
  2. nel caso dei legacy di cui alla domanda n. 1, lett. b), punto ii), la data di scadenza è diversa a seconda della classe dell’IVD e, in particolare:
    • 26 maggio 2026 per gli IVD di classe D;
    • 26 maggio 2027 per gli IVD di classe C;
    • 26 maggio 2028 per gli IVD di classe B e per gli IVD di classe A sterili
6. Dopo aver immesso sul mercato un “legacy” IVD, quali sono le condizioni che il dispositivo deve rispettare?

Il “Legacy” IVD:

  1. deve continuare ad essere conforme alla previgente IVD
  2. non devono essere apportati cambiamenti significativi nella progettazione e nella destinazione d’uso dell’IVD (cfr. MCDG 2022-6 “Guidance on significant changes regarding the transitional provision under Article 110(3) of the IVDR”
7. Quali nuovi requisiti ex MDR, devo rispettare se commercializzo “Old” Device?

In linea di principio, i requisiti IVDR non si applicano agli “Old” IVD.

Tuttavia, dovrebbero applicarsi le disposizioni dell’IVDR che non impattano direttamente sul dispositivo, sulla sua documentazione e/o sulle condizioni di immissione sul mercato o di messa a disposizione dell’IVD (es. troverebbero applicazione gli artt. 82-84 in materia di azioni correttive e 88-95 in materia di sorveglianza del mercato)

8. Quali nuovi requisiti ex MDR, devo rispettare se commercializzo “Legacy” Device?

Vedi tabella sotto

APPLICABILITÀ REQUISITI EX IVDR PER I LEGACY

ART. 10 (9), (11-14) IVDR
Obblighi generali del fabbricante

SÌ, con la precisazione che tutte le volte in cui tali obblighi riguardino la conformità dell’IVD, occorrerà rifarsi al concetto di conformità previsto dalla previgente IVDD e ai requisiti addizionali previsti dall’art. 110, par. 3, IVDR

ART. 11 (3, C-G), (7) IVDR
Obblighi generali mandatario

SÌ, con la stessa precisazione di cui sopra

ART. 13 (2 secondo periodo), (6-8), (10) IVDR
Obblighi generali dell’importatore

SÌ, con la stessa precisazione di cui sopra

ART. 14 (2 ultimo periodo), (4-6) IVDR
Obblighi del distributore

SÌ, con la stessa precisazione di cui sopra

ART. 15 IVDR
Persona responsabile del rispetto della normativa

NO, ovviamente se il fabbricante fabbrica IVD conformi all’IVDR solo per questi ultimi dovrà applicare l’art. 15 IVDR

ART. 16 (3), (4) IVDR
Riconfezionamento e rietichettatura

NO

ART. 22 IVDR
Identificazione catena fornitura

NO, fermo restando il rispetto della altre regole applicabili in materia di tracciabilità (es. market surveillance of goods or the General Product Safety Directive)

ART. 24 IVDR
UDI
NO
ART. 26 MDR
Registrazione degli IVD

SÌ, solo quando EUDAMED sarà pienamente operativa (come da MDCG 2019-5) e, in mancanza, in conformità a delle linee guida in corso di preparazione che verranno redatte per implementare gli art. 112, 113, par. 3, lett. f) IVDR

ART. 28
Registrazione operatori economici

SÌ, alla condizione di cui sopra

ART. 29
Sintesi relativa alla sicurezza e alle prestazioni
NO
ART. 78, 79 IVDR
Sistema e Piano di sorveglianza post-commercializzazione

SÌ, con incluso il PMPF previsto dall’Allegato XIII, Part. B, IVDR ma esclusi:

  1. i requisiti che si riferiscono ad obblighi non applicabili (es. Riepilogo sicurezza e prestazione art. 78, par. 3, lett. d), IVDR);
  2. i requisiti sul rispetto completo della documentazione tecnica ai sensi degli Allegati II e III IVDR
ART. 80 IVDR
Rapporto sulla sorveglianza post-commercializzazione

SÌ, a meno che il fabbricante abbia preparato di sua iniziativa un “Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza” ai sensi dell’art. 81 IVDR

ART. 81 MDR
Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza
NO
ART. 82 IVDR
Segnalazione di incidenti gravi e azioni correttive di sicurezza
ART. 83
Relazione sulle tendenze

SÌ, perché già lo prevedeva la IVDD

ART. 84 IVDR
Analisi degli incidenti gravi e delle azioni correttive di sicurezza
ART. 85 IVDR
Analisi dei dati di vigilanza
ART. 86 IVDR
Atti di esecuzione
ART. 87 IVDR
Sistema elettronico per la vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione

SÌ, solo quando EUDAMED sarà pienamente operativa (MDCG 2019-5) e, in mancanza, in conformità a delle linee guida in corso di preparazione che verranno redatta per implementare gli art. 110, par. 3 IVDR

ART. 88 IVDR
Attività di sorveglianza del mercato
ART. 89 IVDR
Valutazione dei dispositivi che si sospettano presentare un rischio inaccettabile o un’altra non conformità

SÌ, con la precisazione che occorrerà rifarsi al concetto di conformità previsto dalla previgente IVDD e ai requisiti addizionali previsti dall’art. 110, par. 3, IVDR

ART. 90, 91, 92 IVDR
Dispositivi che presentano un rischio accettabile; valutazione delle misure nazionali misure nazionali; altre non conformità
SÌ, con la precisazione di cui sopra
ART. 93, 94 E 95 IVDR
Misure preventive di protezione della salute; buone pratiche amministrative; sistema elettronico per la sorveglianza del mercato