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Infortunio sul luogo di lavoro – macchinario marchiato CE - responsabilita' del datore di lavoro

22/02/2012

Sentenza Cass.33285/2011

La Cassazione penale, con un orientamento che puo ormai dirsi consolidato, e tornata in una recente pronuncia ad occuparsi della posizione di garanzia assunta dal datore di lavoro nel caso di infortunio occorso al proprio dipendente (Cass.33285/2011); il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un lavoratore di una'azienda di raccolta-rifiuti che, nella movimentazione di un cassone per il tramite di sollevatore, subiva lo schiacciamento di un dito della mano sinistra e conseguente trauma cranico da caduta per svenimento.

Nel caso analizzato il macchinario utilizzato dal lavoratore era marcato CE: tuttavia, nel corso dell'istruttoria, emergeva che la pulsantiera di azionamento del macchinario era posizionata in modo tale da non consentire che l'altra mano interferisse con gli organi operatori del sollevatore.

Da quanto sopra la Cassazione stabilisce alcuni principi fondamentali:

  • il datore di lavoro e tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, senza che la presenza della marcatura CE o l'affidamento riposto nella notorieta e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esoneralo dalla sua responsabilita;
  • il datore di lavoro e il principale destinatario delle norme antinfortunistiche previste a tutela della sicurezza dei lavoratori;
  • tale posizione di garanzia concorre con quella del costruttore del macchinario, ma non e ad essa subordinata;
  • il datore-imprenditore e "naturalmente" persona vicina alla fonte dei rischi con cio potendo percepire l'esposizione al pericolo dei lavoratori. Occorre a questo punto chiedersi fino a che punto &nbsp_plac e_holder; &nbsp_place_ holder; una eventuale condotta colposa del lavoratore potrebbe esimere il datore da ogni responsabilita?

La Cassazione risponde a tale quesito in maniera chiara.

La condotta colposa del lavoratore infortunato NON assurge a causa da sola sufficiente a produrre l'evento; il datore di lavoro sarebbe esonerato (in astratto) SOLO nel caso in cui il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalita, dell'abnormita e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute.

Venendo al caso sopra analizzato la Cassazione, in applicazione dei parametri poc'anzi menzionati, ha ritenuto che la parte lesa (il lavoratore), presa dalla routine del lavoro e da un eccesso di sicurezza, abbia avvicinato imprudentemente la mano sinistra ad una zona di pericolo, ritenendo che tale atto non costituisca comportamento abnorme idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento.

Il lavoratore che svolgeva la sua ordinaria attivita ha subito un danno fisico poiche il macchinario che gli aveva procurato l'infortunio era privo d'idoneo dispositivo di sicurezza, in quanto dotato di una sola pulsantiera che non impediva l'utilizzo dell'altra mano per tener fermo il coperchio del cassonetto in fase di elevazione, e cio indipendentemente dal fatto che il predetto macchinario avesse marchiatura CE.

Di tale accadimento e stato chiamato a risponderne il datore di lavoro con cio confermando la Cassazione la condanna per il delitto di lesioni colpose.