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INFORTUNI: gli obblighi della prevenzione gravano su tutto il CdA?
Cassazione Penale, n. 49402/2013
La Cassazione Penale ha analizzato la vicenda di un lavoratore, impiegato “in distacco” presso una società di capitali, il quale purtroppo trovava la morte nello svolgimento della propria attività di cantiere.
In primo e secondo grado i Giudici di merito condannavano per omicidio colposo il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Legale Rappresentante ed il Capo-cantiere della predetta società per non avere questi (tutti) assicurato la predisposizione delle misure di prevenzione nel cantiere oggetto di infortunio.
Nei confronti del Presidente del Consiglio d'Amministrazione era individuata una posizione di garanzia nella sua qualità di Datore di lavoro “di fatto”, ancorché il dipendente provenisse in distacco da altra ditta, in quanto a detto Presidente del CdA competeva il potere direttivo nel cantiere.
Ne scaturisce un principio di “cumulo di responsabilità” secondo cui, in tema di sicurezza sul lavoro, il Datore di lavoro s'identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri gestionali e di spesa all’interno della società stessa (quindi con i vertici della società), con la conseguenza che gli obblighi inerenti la prevenzione-infortuni posti dalla legge a carico del Datore di lavoro possono gravare indistintamente su tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione.
Tale principio sembra non trovare applicazione solo in presenza di una delega esplicita circa la posizione di garanzia in capo ad un soggetto specificamente preposto al rispetto degli obblighi attinenti alla sicurezza.
Nel caso analizzato la Cassazione, oltre a ribadire le risultanza cui erano giunti i Giudici di merito, si è anche preso atto della mancanza di una delega formale, escludendo altresì la sussistenza di una delega implicita o presunta in materia antinfortunistica derivante dalle dimensioni e dall'organizzazione dell'impresa, nonché rilevando l'assenza di una divisione in rami, settori o servizi tale da poter individuare singole posizioni di responsabilità in base alle suddivisioni dell'organizzazione aziendale.
Ne è quindi derivato un cumulo di responsabilità in capo all'intero Consiglio di Amministrazione quale organo di vertice societario.