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Informazione scientifica sul farmaco: profilare i medici in conformità alla privacy
L’attività di informazione scientifica del farmaco è da sempre legata alla classica metodologia vis-à-vis, strettamente basata sul contatto umano e sulla comunicazione verbale. L’emergenza epidemiologica in corso ha costretto molte Aziende farmaceutiche alla riorganizzazione del settore e allo sviluppo di metodologie alternative al fine di assicurare la continuità dei lavori, tra cui il ricorso a strumenti telematici e all’utilizzo di piattaforme digitali per lo svolgimento delle attività promozionali e pertanto anche la profilazione dei medici.
Le attività di informazione scientifica del farmaco, come anche il patrocinio da parte di Aziende Farmaceutiche di riunioni informative, eventi promozionali e congressi, sono attività che rientrano a pieno titolo nella definizione di “pubblicità del farmaco” prevista dal D. lgs. n. 219/2006 che, come tale, è regolamentata dal medesimo Decreto, oltre che dai Codici Deontologici degli Informatori Scientifici sul Farmaco (ISF) e di Farmindustria.
Tali attività “promozionali”:
- da un lato sono ben delineate e delimitate dalla normativa citata;
- dall’altro sono sottoposte alla disciplina in materia di protezione dei dati personali prevista dal GDPR (General Data Protection Regulation).
Non solo: la disciplina di pubblicità del farmaco e di privacy possono dirsi sotto certi aspetti integrate.
Infatti, alcuni degli adempimenti previsti nel Codice di Farmindustria e nel “Documento di riferimento per la certificazione delle procedure relative alle attività di informazione scientifica” richiamano espressamente la disciplina privacy, ad esempio prevedendo:
- la raccolta del consenso degli operatori sanitari
- oltre che specifici termini di conservazione di documenti contenenti dati personali.
In più, le attività promozionali del farmaco comportano in ogni caso il trattamento di dati personali, siano esse svolte con strumenti “classici” o con strumenti elettronici: si pensi alla raccolta di dati nell’ambito dell’organizzazione di eventi e convegni, alla pubblicazione sul sito web dell’Azienda farmaceutica dei trasferimenti di valore su base individuale e così via. È evidente quindi che anche in tali attività le Aziende farmaceutiche nel gestire le attività promozionali devono rispettare la normativa sulla protezione dei dati.
Infatti, troppo spesso nel settore farmaceutico la compliance al GDPR viene vissuta come ulteriore e importante limite all’attività di promozione del farmaco. Questa prospettiva però tralascia e sottovaluta del tutto il beneficio che l’Azienda farmaceutica stessa potrebbe ottenere dalla presentazione sul mercato di strumenti e servizi che siano compliant alla privacy.
Facciamo un pratico esempio: la profilazione dei medici.
La profilazione degli operatori sanitari, anche mediante piattaforma, costituisce un “punto di svolta” per l’attività di informazione medico-scientifica, in quanto consente alla Casa farmaceutica di veicolare le attività promozionali in modo più efficiente, perfettamente in linea con il “profilo” - appunto - del medico. Come sappiamo, questo genere di attività comporta un trattamento di dati personali che può essere svolto solo con il consenso esplicito del medico.
L’obiettivo per l’Azienda farmaceutica diviene quello di ottenere il consenso del maggior numero di operatori sanitari e la strategia da adottare in questi casi potrebbe coincidere proprio con il rispetto della normativa.
L’aiuto potrebbe arrivare dall’applicazione del principio di trasparenza di cui all’art. 12 del GDPR, per cui tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR (informativa privacy) devono essere facilmente accessibili, rese con linguaggio chiaro e semplice. Di fatto, ogni volta in cui l’utente viene messo in condizione di comprendere bene in che modo sono trattati i suoi dati, come avviene il processo di profilazione e le finalità ad essa sottese, oltre che i benefici che lo stesso utente potrebbe trarne, l’Azienda adempie ad un obbligo di legge e contestualmente fornisce un’immagine rassicurante circa il rispetto della sfera giuridica dei suoi utenti. Il medico informato in piena consapevolezza è verosimilmente più propenso a fornire il suo consenso nel clima di trasparenza e fiducia instaurato dall’azienda.
Allo stesso modo, l’Azienda farmaceutica deve assicurare che l’utente possa esercitare i suoi diritti in modo semplice. Quindi, dovrà prevedere una o più modalità che rendano la revoca del consenso facile tanto quanto il suo conferimento. Così facendo, l’Azienda si pone nel totale rispetto della normativa e contestualmente rassicura l’utenza sulla sua disponibilità a raccogliere ed esaudire le richieste dei suoi “clienti”. Al contempo, l’operatore sanitario che saprà di poter interrompere il trattamento dei suoi dati in ogni momento ed in modo facile e veloce, sarà certamente più propenso ad aderire alle attività promozionali proposte dall’Azienda.
È quindi evidente che la protezione dei dati personali – che, si ribadisce, deve necessariamente essere integrata nelle attività di promozione del farmaco che comportano il trattamento di dati – può divenire un’utile traccia da seguire per la costruzione di nuove strategie di “marketing” o all’ideazione di nuove e differenti modalità di lavoro delle Aziende farmaceutiche.