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INCOSTITUZIONALE LA LEGGE REGIONALE MARCHE N.4/2011 CHE INTRODUCEVA CRITERI D’AMMISSIONE INERENTI LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
Corte Costituzionale 9/3/2012, n. 52
La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, ha dichiarato incostituzionale l'art. 2, comma 4 e 5 della L.R Marche n. 4/2011 laddove dettava una disciplina diversa da quella prevista dal D.Lgs.n. 163/2006 (Codice appalti) ed individuava alcuni elementi connessi alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori quali criteri d'ammissibilita delle offerte alle gare e non, come invece dispone il Codice appalti, quali elementi e criteri di (eventuale) maggiore valutazione delle offerte medesime. La ragione di detta incostituzionalita risiede nel fatto che le disposizioni in materia di ammissione e/o valutazione dei concorrenti alle pubbliche gare sono norme sulla "concorrenza", materia che lo stesso Codice appalti (art. 4) affida alla competenza legislativa "esclusiva" dello Stato (e non "concorrente" delle Regioni), ai sensi dell'art. 117, comma 2°, lett. e) della Costituzione.