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In presenza di una convenzione consip si puo' indire una pubblica gara per quel servizio, se si presume di poter ottenere un prezzo migliore ?
Consiglio Stato, III°, 24/5/2013 n. 2842
Importante pronuncia del Consiglio di Stato relativa all'affidamento di un contratto di global service per la manutenzione degli impianti tecnologici di una P.A. alla società aggiudicataria della convenzione CONSIP, che si era vista impugnare detto affidamento dalla precedente affidataria del medesimo servizio presso l'ASL di Potenza. Il TAR Basilicata aveva accolto il ricorso dell'ultima affidataria il suddetto servizio ritenendo sussistere un interesse economico della stessa P.A. ad indire una nuova gara anziché affidarsi alla convenzione CONSIP, che risultava sottoscritta ormai da qualche anno e quindi, presumibilmente, aggiudicata ad un prezzo oggi non piu' competitivo. Il Consiglio di Stato parte dalla considerazione secondo cui la manutenzione del patrimonio aziendale può essere gestita in proprio, oppure affidata a terzi - scelti secondo le procedure concorsuali - o, infine, aderendo al sistema centralizzato delle convenzioni stipulate da CONSIP, in cui non vengono messe in discussione le regole dell'evidenza pubblica. Pertanto l'ASL di Potenza, nel momento in cui ha aderito alla convenzione CONSIP, si è mossa nel pieno rispetto di una precisa prescrizione di legge (art. 1, commi 449, 450 e 455 L.n. 296/2006), in cui il Legislatore ha privilegiato l'utilizzo delle convenzioni anziché consentire l'indizione di nuove gare, circostanza su cui si fonda l'intero sistema delle gare centralizzate e delle convenzioni delle centrali di committenza, che perderebbero la loro stessa ragion d'essere se residuasse la possibilità per le singole PP.AA. di poter indire nuove gare anziché essere vincolate all'utilizzo delle convenzioni in essere. Da questo quadro normativo ne consegue come la motivazione di carattere economico, che ha mosso il primo giudice a ritenere consentita l'indizione di una nuova gara da parte dell'Amministrazione al fine di poter (forse) ottenere un prezzo “migliore” rispetto a quello della convenzione CONSIP, risulta completamente destituita di fondamento.