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IN HOUSE: illegittima la revoca di una pubblica gara per l'affidamento in house
Cons.Stato, III°, 17/12/2015, n. 5732
Un’amministrazione bandiva la gara per l’affidamento dell’appalto di pulizia salvo poi, in corso di procedimento, revocare per affidare detto servizio alla propria società in house.
Insorgevano alcuni concorrenti della gara revocata, a cui replicava la P.A. giustificando la propria scelta in ragione del maggior risparmio che avrebbe conseguito tramite l’affidamento in house rispetto all’aggiudicazione di una pubblica gara, ma il TAR pugliese dava ragione alle ricorrenti.
Promosso appello, il Consiglio di Stato precisa innanzitutto come il modello organizzativo dell’in house abbia carattere eccezionale e come pertanto si debba addurre una motivazione “rigorosa” per giustificare un affidamento diretto anziché ricorrere al libero mercato.
Né può trovare legittima applicazione l’art. 4, commi 7 e 8 del D.Ln. 95/2012 (2° Spending Review) che consente l’affidamento diretto a società a totale partecipazione pubblica, tuttavia nelle sole ipotesi di servizi di “interesse generale” mentre, nel caso in questione (appalto di pulizie), trattasi di un servizio strumentale all’amministrazione affidataria.
Quanto poi al risparmio economico, non esiste alcun presupposto logico-giuridico secondo cui l’internalizzazione di un servizio comporti una convenienza ex sé ed anzi, proprio in quanto l’in house configura una modalità del tutto eccezionale rispetto all’ordinario sistema d’affidamento tramite gare pubbliche, la mancata concreta dimostrazione di detto risparmio porta a ritenere illegittima la revoca della gara disposta in relazione ad una convenienza economica assolutamente indimostrata.