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PMI, sono nulle le clausole che prevedono termini di pagamento oltre 60 giorni

19/02/2019

Art. 7 D. Lgs. 231/2002 come modificato dalla Legge 12/2019 di conversione del D.L. 135/2018 (Decreto semplificazioni)

Nelle transazioni commerciali in cui una delle parti contrattuali è una PMI si presumono gravemente inique, quindi nulle, le clausole che prevedono termini di pagamento oltre i 60 giorni.

Con il Decreto semplificazioni il legislatore ha introdotto nell’art. 7 del D.Lgs. 231/2002 in materia di termini di pagamento e di interessi commerciali di mora, una nuova ipotesi di nullità delle clausole contrattuali a tutela delle PMI nei confronti delle grandi aziende o della P.A, che spesso determinano le condizioni contrattuali, di fatto “normalizzando” i termini di pagamento in 60 giorni. La previsione è valida qualora solo una delle parti contrattuali sia una PMI.

È evidente l’intento del legislatore di tutelare le PMI diminuendo i termini di pagamento e favorendo una maggiore liquidità.

Intento confermato nell’istituzione in favore delle PMI, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di Euro una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle piccole e medie imprese in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e che siano anche titolari di crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.