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Il valore dei chiarimenti in gara
CONSIGLIO STATO, III°, 24/5/2013 N. 2839
La Regione Lazio indiceva una pubblica gara per l'affidamento del servizio integrato di vigilanza, custodia-sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici per tutte le AA.SS.LL. regionali, suddividendo la procedura in tanti lotti distinti e richiedendo il possesso di un determinato fatturato per la partecipazione a detta gara. In considerazione tuttavia della mancanza di chiarezza nella formulazione della lex specialis - in merito al fatto che il fatturato richiesto ai fini partecipativi fosse la sommatoria dei fatturati di tutti i lotti, oppure solo quello del/i lotto/i a cui si intendeva partecipare - l'amministrazione appaltante è intervenuta con alcuni chiarimenti, fornendo l'interpretazione che detta riteneva piu' corretta. Impugnato l'esito di tale procedura, con sentenza a sua volta successivamente appellata, nel corso del giudizio di gravame il Consiglio di Stato ha avuto l'occasione per chiarire un importante concetto, ovvero che i “chiarimenti” forniti dall'Amministrazione regionale in corso di gara non possono comunque integrare in alcun modo la disciplina speciale di gara e, proprio per questo motivo, non hanno alcun potere “vincolante” per il giudice, laddove Egli ritenga che tali chiarimenti violino le previsioni del bando. In altri termini i “chiarimenti” servono solo ed esclusivamente a fornire delucidazioni e ragguagli su aspetti partecipativi ma, laddove si “spingono” ad interpretare la lex specialis o, addirittura, a fornire indicazioni in contrasto con documenti della stessa disciplina speciale di gara, tali chiarimenti non possono essere considerati “vincolanti” né per i concorrenti alla procedura né, tantomeno, per il Giudice eventualmente chiamato a dirimere una controversia relativamente a detto incanto.