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IL TERMINE PER IMPUGNARE DECORRE DALLA PIENA CONOSCENZA DELLE MOTIVAZIONI DELL'ATTO DI ESCLUSIONE

03/05/2013

Il Consiglio di Stato ha confermato la decorrenza del termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto di esclusione da una pubblica gara dal momento della piena conoscenza delle motivazioni del medesimo, a prescindere dall'invio della formale comunicazione ex art. 79, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici. A parere del Supremo Collegio, infatti, deve trovare corretta applicazione l'art. 120, comma 5 del Codice del Processo Amministrativo, che non prevede forme di comunicazione “esclusive” e “tassative”, e pertanto l'art. 79 D.Lgs.n. 163/2006 non può rappresentare una “speciale” deroga alle regole processuali generali del processo amministrativo (appunto l'art. 120 C.P.A.), ragion per cui la possibilità che la piena conoscenza dell'atto sia acquisita con forme diverse da quelle di cui all'art. 79 D.Lgs. n. 163/06 ben serve a fare decorrere il termine di impugnazione anche in assenza – o prima – dell'invio della suddetta comunicazione d'esclusione e/o d'aggiudicazione di una pubblica gara.

CONS. STATO, 16/4/2013, N. 2424/13