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Il tar Lazio dice no all’inserimento dell’odontotecnico nell’ambito delle professioni sanitarie

12/04/2022
TAR Lazio, IV°, 14/3/2022 n. 2891

Con la decisione n. 2891/2022 del 14 marzo 2022, il TAR Lazio respinge il ricorso presentato dalla Confartigianato Imprese e dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa per l’annullamento del parere negativo reso dal Ministero della Salute in merito al riconoscimento dell’odontotecnico tra le professioni sanitarie.

Chi è e cosa può fare l’odontotecnico?

La figura dell’odontotecnico è istituita e regolamentata in Italia con il Regio Decreto n. 1334/1928 che lo qualifica come esercente un’arte ausiliaria di una professione sanitaria.

In particolare, le attività di competenza dell’odontotecnico riguardano unicamente la costruzione di “apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti da impronte loro fornite da medici chirurghi o dagli abilitati a norma di legge all’esercizio dell’odontoiatria, con le indicazioni del tipo di protesi” (art. 11, R.D. n. 1334/1928). L’attività in parola incontra poi un limite, espresso dal divieto di esercitare, anche alla presenza del medico, qualsivoglia manovra nella bocca del paziente.

In altri termini, l’odontotecnico lavora esclusivamente sul manufatto protesico/ortodontico, realizzato sulla base delle impronte raccolte dal medico, ma non può verificarne personalmente l’effettiva adattabilità al cavo orale del paziente.

Per le caratteristiche e peculiarità dell’attività, l’odontotecnico è anche considerato “fabbricante”, poiché abilitato alla produzione e realizzazione di un manufatto protesico classificabile come “dispositivo medico su misura” sulla base della regolamentazione sovranazionale in materia (Reg. UE 2017/745).

L’esposta disciplina, seppur risalente, è oggi quella applicabile, considerato che gli interventi normativi susseguitisi nel tempo nell’ambito della regolamentazione delle professioni sanitarie non hanno coinvolto la figura dell’odontotecnico.

Il provvedimento impugnato

Nell’ambito della procedura di riconoscimento tra i professionisti sanitari dell’odontotecnico, il Ministero della Salute esprimeva parere negativo, a sua volta, fondato sul parere, anch’esso negativo, ricevuto sul tema dal Gruppo Tecnico sull’Odontoiatria e dalla Commissione Albo Odontoiatri “relativo alle criticità tecnico-giuridiche concernenti l’istituzione del profilo professionale dell’odontotecnico nell’ambito delle professioni sanitarie”.

In particolare, la decisione del Ministero si fondava sulle seguenti considerazioni:

  • la Legge n. 3/2018 (c.d. Ddl Lorenzin) stabilisce che la definizione delle funzioni che caratterizzano le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse;
  • tra le competenze attribuite al laureato in odontoiatria e protesi dentaria rientrano, oltre alla gamma completa dell’odontoiatria generale e alle procedure terapeutiche mediche chirurgiche complementari alla professione odontoiatrica, (i) la conoscenza dei biomateriali; (ii) la conoscenza specifica nel campo della protesi; (iii) la capacità di sostituire denti mancanti, anche attraverso protesi fisse o rimovibili;
  • la normativa comunitaria di settore (Direttiva 78/687 CEE) prevede che l’insegnamento della protesi è previsto tra le materie specifiche professionali di competenza dell’odontoiatra (da qui la denominazione del corso di laurea in “odontoiatria e protesi dentaria”).
La decisione del TAR Lazio

Il Tribunale Amministrativo laziale - con la decisione n. 2891/2022 - riteneva che l’introduzione della figura dell’odontotecnico nell’ambito delle professioni sanitarie avrebbe determinato quella (non consentita) sovrapposizione introdotta con il Ddl Lorenzin. Diversamente opinando, l’odontotecnico – se riconosciuto – si troverebbe ad operare in aree di competenza del tutto similari e affini a quelle riservate ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria.

A supporto delle proprie argomentazioni, il TAR Lazio richiama la Proposta di legge n. 2203/2021 (diretta proprio al riconoscimento di questa nuova professione sanitaria) che dichiara espressamente che la professione sanitaria dell’odontotecnico sarebbe ricompresa tra quelle afferenti all’area tecnico-assistenziale, in deroga a quanto previsto dal Ddl Lorenzin.

E ciò a dimostrazione del fatto che per l’odontotecnico sarebbe inapplicabile la nuova legge che regolamenta l’introduzione nell’ordinamento di nuove professioni sanitarie.

Brevi considerazioni

La decisione del TAR Lazio qui riportata mette un primo – forse temporaneo – punto alla battaglia che da tempo gli odontotecnici ambiscono a vincere. Il riconoscimento come professione sanitaria certificherebbe l’evoluzione che nel tempo l’attività dell’odontotecnico ha conosciuto.

Sebbene il diniego del riconoscimento dell’odontotecnico come professionista sanitario potrebbe non essere, di per sé, ostativo dell’avanzamento delle conoscenze e della qualità delle competenze degli operatori del settore, potrebbe essere utile fare una riflessione: consentire all’odontotecnico di verificare, a supporto dell’odontoiatra o del medico e senza alcun contatto fisico con il paziente, l’adeguatezza e la congruità dei dispositivi medici su misura, a completamento dell’attività di realizzazione degli stessi.