Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
IL SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE DEVE ESSERE SVOLTO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E NON DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
ADUNANZA PLENARIA CONSIGLIO STATO, 29/11/2012, N. 36
Nella precedente Newsletter si era dato conto del rinvio, ad opera di un'ordinanza della sez. VI° del Consiglio di Stato, all'Adunanza Plenaria circa la definitiva individuazione del soggetto preposto all'attività di verifica dell'anomalia delle offerte presentate in una pubblica gara. L'Adunanza Plenaria non si è fatta ”attendere” statuendo che, nel caso in cui il criterio d'aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, occorre partire dal dato normativo, ovvero dall'art. 88 D.Lgs. n. 163/2006), che ha subìto le modifiche dei decreti correttivi (l'introduzione del comma 1-bis) nonché, piu' di recente, è stato “integrato” dal Regolamento (art. 121 D.P.R. n. 207/2010), per giungere ad una differenziazione fra le gare da aggiudicarsi al prezzo piu' basso (in cui il RUP decide personalmente sulle eventuali anomalie) da quelle da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa (in cui il RUP può decidere personalmente, oppure delegare la Commissione giudicatrice). Tale differenziazione, peraltro, seppure evidenziata dal Regolamento (DPR n. 207/2010), tuttavia sussisteva già nell'art. 88, comma 1-bis del codice appalti. Se a tali considerazione si aggiunge poi come, da un lato, la Commissione giudicatrice sia stata “pensata” dal Legislatore come un organo straordinario, al quale è affidato il compito di “valutazione tecnica” delle offerte presentare in gara e non, invece, relativamente alla verifica della “congruità” delle medesime (complessivamente intese), dall'altro come la stessa Commissione giudicatrice sia chiamata da esprimere un giudizio sulla “qualità” delle offerte (concentrando quindi la propria attenzione e competenza su profili tecnici) mentre la verifica d'anomalia può involgere aspetti tecnici ma talvolta, piu' semplicemente, riguardare profili esclusivamente relativi ai “prezzi”, da tutte queste considerazioni può dunque giungersi a ritenere come il Legislatore abbia correttamente lasciato che sia il RUP, a seconda della tipologia d'anomalia da verificare, a decidere se sia preferibile procedere Egli stesso a detta verifica oppure se è piu' opportuno convocare all'uopo una Commissione Tecnica. In definitiva, quindi, il subprocedimento di verifica d'anomalia delle offerte nei casi di gare da aggiudicarsi al miglior rapporto prezzo-qualità dev'essere “comandato” dal RUP, il quale ha il potere di decidere da solo oppure di affidare detto sub-procedimento ad un organo tecnico esterno.