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Il soccorso istruttorio in un avvalimento

16/12/2014

Cons.St. III°, 10/12/2014, n. 6074

E' causa relativamente all'affidamento dei servizi, di cui si chiedeva l'annullamento in quanto l'aggiudicataria non avrebbe dimostrato il possesso di alcuni requisiti, avendone la sua ausiliaria inizialmentre prestato alcuni salvo poi, su richiesta della stazione appaltante, correggere il contratto d'avvalimento per “integrare” quei requisiti (ancora) mancanti alla futura affidataria.

Il TAR Marche rigettava il ricorso di 1° grado, argomentando come la Commissione di gara avrebbe semplicemente applicato il “soccorso istruttorio” stante l'evidente errore materiale nell'oggetto contrattuale, e consentendo quindi il deposito di un contratto (corretto) portante la medesima data del precedente, mentre il Consiglio di Stato ha accolto l'atto d'appello sul presupposto che l'iniziale avvalimento prevedeva il prestito del fatturato globale relativo a una sola tipologia di servizi, mentre il successivo portava – quale piu' “generico” oggetto – tutti i servizi oggetto di gara.

Innegabile dunque era la circostanza che l'impegno inizialmente assunto dall'ausiliaria fosse ben diverso da quello successivamente concesso, da cui ne consegue come l'integrazione apportata al contratto d'avvalimento fosse assolutamente “sostanziale” e non meramente chiarificatoria, eccedendo quindi il corretto portato del possibile “soccorso istruttorio”.

In sostanza, pertanto, occorre stare molto attenti alla corretta definizione del prestito dei requisiti, non limitandosi all'utilizzo della formula generica ex art. 49 (in quanto la miglior giurisprudenza l'ha ritenuto inammissibile), ma chiarendo con estrema precisione e chiarezza l'effettivo prestito richiesto e/o concesso, per evitare poi che la non corretta definizione dell'oggetto dell'avvalimento infici l'intera partecipazione alla gara.