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IL RILASCIO DEL DURC IN CASO DI CREDITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE PP.AA.
E' stato pubblicato sulla G.U. del 16/7 u.s. il Decreto che disciplina le modalità di rilascio e d'utilizzazione del DURC in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di PP.AA. d'importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati. L'art. 2 del suddetto Decreto prevede che gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare di crediti certificati che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini di legge, emettono il DURC con l'indicazione che l'emissione è avvenuta ai sensi della L.n. 94 del 6/7/2012 e precisando l'importo del credito contributivo nonché gli estremi della certificazione esibita per la richiesta di rilascio. Il DURC così ottenuto può essere utilizzato per tutte le finalità previste dalla legge. In caso di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento di Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) o di prestazioni relative a servizi e forniture è previsto l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di di inadempienza contributiva del soggetto esecutore.
DECRETO MIN.ECON.FIN. 13/3/2013, (PUBBLICATO G.U. 16/7/2013 N. 165)