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IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELLE GARE:contrasti giurisprudenziali
T.A.R. Palermo, Sez. III°, 27/07/2016, n. 1916
T.A.R. Milano, Sez. IV°, 9/08/2016, n. 1594
Vi è una parte della giurisprudenza che tende a ridurre il peso del precetto normativo del principio di rotazione, volto ad assicurare un avvicendamento delle imprese affidatarie in fase di nuova assegnazione di un appalto.
Tale giurisprudenza interpreta detto principio in maniera tutt'altro che restrittiva, ritenendo che non possa escludersi la facoltà d'aggiudicare l'appalto al precedente affidatario ed, in alcuni casi, si è addirittura spinta a ritenere che la presenza del precedente aggiudicatario - all'interno della rosa scelta dall'amministrazione – possa “favorire” la concorrenza (piuttosto che limitarla).
Una recente sentenza (TAR Roma, II°, 11/3/2016, n. 3119) ha così ritenuto il principio di rotazione privo di natura precettiva “assoluta”, nel senso che la sua mancata applicazione non potrebbe valere ex sè ad inficiare gli esiti di una gara già espletata, una volta che questa si sia conclusa con l'aggiudicazione in favore del soggetto già in precedenza affidataria.
Di tutt'altro avviso, però, altra giurisprudenza che ritiene detto principio interpretabile in maniera assai più rigorosa, in quanto rappresenterebbe la garanzia minima affinché la gara possa ritenersi compatibile con le regole di trasparenza e concorrenzialità; secondo tale visione, quindi, il principio di rotazione si affiancherebbe a quello di trasparenza e di parità di trattamento, rendendolo così ineludibile.
Su questa linea si assestano due pronunce “estive” in materia (T.A.R. Palermo, III°, 27/7/2016, n. 1916 e T.A.R. Milano IV°, 9/8/2016, n. 1594); quest'ultima in particolare, richiamando la posizione del massimo Consesso (Cons.St., III°, 12/9/2014; V° 16/1/2015, n. 65; V°, 25/2/2106, n. 760), ritiene che il mancato rispetto del principio di rotazione – ovvero l'invito alla nuova gara del precedente aggiudicatario – debba intendersi quale legittimo motivo di esclusione.
Tale visione più restrittiva può/deve certamente essere applicata al nuovo Codice degli appalti il quale, all'art. 36 (contratti sotto soglia) prevede come l'affidamento possa/debba avvenire proprio nel rispetto del principio di rotazione.
Principio che dunque, d'ora in avanti, dovrà essere guardato - tanto dalle Stazioni appaltanti, quanto dai singoli concorrenti - con un maggiore rispetto.