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Il principio della massima concorrenza vince sull’obbligo d’iscrizione al MEPA

09/02/2023
Consiglio di Stato, 30/01/2023, n. 68

Il mercato elettronico, così come definito nel Codice dei Contratti, si pone come strumento di acquisto e di negoziazione nell’ambito di un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.

In particolare l’iscrizione al MEPA fornisce agli operatori economici la possibilità di interagire con le stazioni appaltanti pubbliche su piattaforma digitale.

Ciò posto la vicenda in esame vede comminata l’esclusione della mandante di una RTI per mancata registrazione al MEPA.

Seguiva impugnazione del provvedimento d’esclusione sulla scorta del fatto che la lex specialis di gara avrebbe concretamente violato il principio di tassatività delle cause d’esclusione ex art. 83, comma 8 del Codice dei Contratti.

E proprio su tale questione il TAR in primo grado accoglieva il ricorso, così riammettendo la concorrente.

La questione veniva successivamente portata avanti il Consiglio di Stato in quanto l’Amministrazione sosteneva che sebbene il MEPA fosse (e sia) soltanto uno strumento di gestione della procedura, non si poteva consentire a un solo concorrente di eludere le regole del sistema volte al corretto svolgimento della procedura.

Il Consiglio di Stato, analizzati gli atti, prende però una precisa posizione a salvaguardia del principio di massima partecipazione concorrenziale.

I Giudici, infatti, non mettono in dubbio che l’iscrizione al MEPA fornisca agli operatori la possibilità di accreditarsi e interagire su piattaforma digitale con un sistema del tutto innovativo e funzionale, però, dice il Consiglio ciò non può tradursi in uno strumento restrittivo della partecipazione alla gara.

Va comunque sempre data sostanziale prevalenza, rispetto alla mera procedimentalizzazione formale, alla garanzia della piena concorrenzialità e massima partecipazione alle gare, cui la stessa digitalizzazione è preordinata.

In altri termini la gara telematica e la digitalizzazione della procedura non sono il fine ultimo della disciplina in materia di pubblici affidamenti, in quanto fine ultimo rimane sempre quello della massima concorrenza nel mercato, selezionando la migliore offerta in rapporto alle concrete esigenze della Stazione Appaltante.

In tale contesto, e visto il principio di tassatività delle clausole d’esclusione, il Consiglio di Stato ha dichiarato la nullità della legge di gara nella parte in cui ha previsto la possibilità della Stazione Appaltante d’escludere il concorrente.

rapporti associativi codice contratti pubblici

Rubrica "Appalti pubblici e digitalizzazione"

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