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Il licenziamento disciplinare e l'affissione del codice disciplinare: obblighi e limiti
Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza del 29/02/2012, n°3060
In tema di licenziamento disciplinare, non assume rilievo la mancata affissione del Codice Disciplinare in azienda tutte le volte in cui il comportamento del lavoratore attiene a violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro. E’ quanto ha precisato la Suprema Corte di Cassazione, che ha ritenuto legittimo il licenziamento datoriale anche in difetto dell’affissione del Codice Disciplinare – come prescritto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori - in quanto il predetto codice non può prevedere tutte le fattispecie che, se violate, comportano l'apertura del procedimento disciplinare; pertanto nel caso di specie l’affissione (o meno) del Codice in luogo accessibile non avrebbe impedito - in ogni caso - il comportamento del lavoratore (censurato con il licenziamento) quando lo stesso lavoratore non ha poi seguito le regole della normale convivenza, violando le norme elementari di condotta. La fattispecie sottoposta all’esame della Suprema Corte era relativa ad un'assenza di 50 giorni consecutivi del lavoratore, il quale quindi non aveva , per un così lungo lasso di tempo, reso la propria prestazione lavorativa (obbligazione fondamentale del lavoratore); per questo ragione è stato ritenuto che il licenziamento comminato per la prolungata assenza non richieda – per essere o meno legittimo – l’affissione del Codice Disciplinare in azienda, configurandosi una causa di licenziamento prevista per legge e, quindi, indipendente dal richiamo e/o dalla eventuale previsione nella pattuizione collettiva.
Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza del 29/02/2012, n°3060