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LAVORO: il lavoratore puo essere spiato su facebook?
Cass. Civ., Sez. lavoro, 10955/2015
Ritiene la Cassazione che il lavoratore possa essere spiato dal proprio datore di lavoro, con creazione da parte di quest'ultimo di un profilo facebook fittizio, così da poter verificare la correttezza dell'operato del proprio dipendente.
I fatti. Un operaio addetto allo stampaggio e pressa era stato sorpreso in più occasioni a conversare tramite un sistema di telefonia a mezzo internet. Verificato l'illecito, il datore di lavoro creava un profilo fittizio sul noto social network Facebook, e richiedeva, ottenendola, l'amicizia dell'ignaro lavoratore, che l'accettava. Tramite detto contatto verificava, ed era in grado di provare in corso dei due giudizi di merito, le inadempienze contestate al lavoratore a seguito di procedimento disciplinare, che successivamente si erano rivelate tanto gravi da comportare il licenziamento del dipendente.
Ebbene, tale modalità, quella cioè di utilizzare questo escamotage per aver prova delle inadempienze del lavoratore, è stata giudicata coerente e legittima da parte della Cassazione. Il datore di lavoro infatti non avrebbe utilizzato un mezzo invasivo per attuare il controllo a distanza, ma anzi l'accettazione di detta amicizia sul social network esponeva lo stesso lavoratore licenziato a poter essere “trovato in fallo”, cosa poi puntualmente avvenuta.
La sentenza è particolarmente interessante, perché apre scenari su cui occorrerà tenero conto quando si utilizzerà il social network in questione, essendo pertanto possibile, anche per il tramite di prove raccolte proprio via facebook, procedere al licenziamento del lavoratore, tutte le volte in cui dovesse risultare che il comportamento tenuto dal dipendente durante l'orario lavorativo sia talmente distonico dai propri obblighi contrattuali, tanto da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del vincolo lavorativo.