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IL GIUDICE AMMINISTRATIVO PUO' RICAVARE ELEMENTI DI FATTO A SFAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE UTILIZZANDO ANCHE GLI ATTI DEL PROCESSO PENALE

02/04/2012

Cons Stato, VI° n. 1833/2012

Nel processo amministrativo, a differenza di quello innanzi al Giudice ordinario, le parti possono far valere le loro ragioni quasi esclusivamente attraverso elementi probatori di tipo documentale; una maggior apertura alle prove producibili in giudizio (le d. "testimonianze") e stata offerta dal D.Lgs. n. 2/7/2010 n. 104, che ha istituito per la prima volta un Codice regolante il processo amministrativo. Prevede infatti l'art.64 come spetti "...alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilita riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonche i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite. Il giudice amministrativo puo disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilita della pubblica amministrazione". La possibilita per le parti di poter produrre "maggiori prove" od elementi a proprio favore sembra confermata da una recente sentenza del Consiglio di Stato che, nell'ambito di un contenzioso sorto tra un Comune ed un cittadino, ha confermato la possibilita per il Giudice amministrativo di vagliare ampi elementi di fatto, anche provenienti da un processo penale. Il Comune in questione, infatti, aveva contestato al cittadino di aver abusivamente trasformato un fabbricato "ad uso fienile" in un immobile ad uso abitativo, senza alcun legittimo titolo o provvedimento amministrativo e, per tale questione, il cittadino aveva subito anche un procedimento penale (per il reato di cui all'art.20 L.n. 47/1985, da cui era risultato assolto. Nell'ambito del processo amministrativo il Giudice ha potuto fare riferimento anche agli atti del processo penale ed, in particolar modo, ai verbali dei testimoni i quali hanno confermato che la destinazione abitativa dell'immobile era tale ben prima che il cittadino in questione ne divenisse proprietario, con cio confermando la legittimita del suo comportamento. La sentenza in commento assume una grande rilevanza in quanto dimostra come oggi il giudice amministrativo ben possa utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un altro giudizio (in questo caso penale), purche la valutazione del materiale probatorio sia effettuata in modo globale e tale principio, cd. della "atipicita della prova", trova il suo fondamento nell'art.116 del Codice di procedura civile, oggi recepito dall'art.64 del Codice del processo amministrativo, cosi aprendo vaste possibilita ai soggetti ricorrenti di vedere accolte le proprie pretese in ragione di tutti gli elementi di prove portati all'attenzione degli organi amministrativi giudicanti.