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Il distributore e tenuto a verificare la correttezza della pubblicita del prodotto che importa.

24/02/2012

Consiglio di Stato 18 gennaio 2012 n. 176

Con la sentenza n. 176/2012 la VI° sezione del Consiglio di Stato si e pronunciata sulla pubblicita commerciale del prodotto Power Balance, ologramma prodotto da un film di Mylar e successivamente incastonato in braccialetti (di silicone o neoprene) o in pendenti. La pubblicita sanzionata - formulata con toni sostanzialmente iperbolici e secondo modalita particolarmente suggestive - induceva il consumatore medio a ritenere che il prodotto possedesse capacita di incremento dell'equilibrio individuale, della resistenza e della potenza muscolare.

Poiche dall'analisi effettuata dall'Istituto Superiore di Sanita non risultavano evidenze scientifiche a riprova delle affermazioni pubblicitarie, il messaggio veniva ritenuto ingannevole sia dell'AGCM che dal TAR e dal Consiglio di Stato.

A prescindere da tali profili di ingannevolezza, la sentenza appare particolarmente interessante in un passaggio.

Il prodotto, realizzato in America e distribuito in tutto il mondo, veniva importato e commercializzato in Italia dalla Power Balance Italy s.r.l.; tale societa cercava di difendersi nel corso della causa sostenendo che, essendo un mero importatore, non era in grado di verificare la fondatezza delle affermazioni contenute nella pubblicita.

E qui il Consiglio di Stato precisa la posizione degli importatori rispetto alla pubblicita, stabilendo che: "(…) il rispetto dei principi di correttezza e buona fede avrebbe richiesto alla societa appellante {l'importatore} una preventiva verifica presso il produttore circa la veridicita ed attendibilita dei vanti spesi nel proprio sito Internet e nei messaggi a mezzo stampa in merito ai risultati ottenibili dall'uso dei prodotti, nonche una verifica in ordine al contenuto delle brochures distribuite presso i rivenditori, imponendo altresi all'appellante di astenersi dall'utilizzo di una confezione in lingua straniera …………….".