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Il direttore sanitario e responsabile in concorso con la struttura dei danni ai lavoratori

10/04/2009

CASSAZIONE CIVILE - SEZ. III, SENT. N. 1966 DEL 27.01.2009 

La sentenza segnalata stabilisce che il direttore sanitario e tenuto al risarcimento dei danni subiti dall'infermiere addetto alla sala gessi e alla sala operatoria dell'ospedale, in conseguenza di radiazioni emesse da un apparecchio radiologico.

Il caso e quello di un infermiere che cita davanti al Tribunale di Modena la ASL presso la quale era dipendente ed il Direttore Sanitario dell'Ospedale presso il quale svolgeva la propria attivita (infermiere addetto alla sala gessi e alla sala operatoria dell'ospedale) al risarcimento dei danni biologico e morale in conseguenza di radiazioni emesse da un apparecchio radiologico. Il Tribunale di Modena condannava entrambi al risarcimento danni richiesto.

Confermata la sentenza in appello (escluso il danno morale) il Direttore Sanitario impugnava avanti alla Cassazione.

In particolare il ricorrente deduceva che dell'attivita pericolosa esercitata da un Ospedale e dei danni da essa provocati debba rispondere, in mancanza di prova liberatoria, l'Ospedale e per esso la USL, non anche il direttore sanitario dello stesso, che ne e solo un dipendente.

La cassazione stabiliva invece che quando l'attivita pericolosa sia esercitata da un ente collettivo, pubblico o privato, risponde dei danni causati a terzi sia direttamente l'esercente, sia indirettamente e solidalmente, a titolo di concorso, ex art. 2055 c.c., comma 1, la persona fisica preposta all'esercizio in concreto dell'attivita dell'ente, ossia la persona responsabile della gestione dell'attivita, qual'e, appunto, il direttore sanitario dell'ospedale (Cass. n. 5744/99).

In questo senso ha ritenuto responsabile anche il direttore sanitario.