Consiglio di Stato, Sez. III, 30/01/2024, nr. 932
A distanza di due anni dal secco “NO” del TAR Lazio sul tema dell’ingresso degli odontotecnici tra i professionisti sanitari, torniamo sulla vicenda giudiziaria che interessa la procedura di riconoscimento dell’odontotecnico come professionista sanitario e le (dichiarate infondate) ragioni degli ostacoli alla stessa posti dal Ministero della Salute e dal TAR Lazio con la sentenza n. 2891/2022.
Con la sentenza n. 932/2024, infatti, assistiamo ad una inversione di rotta guidata dal Consiglio di Stato che chiarisce la non sovrapponibilità delle attività dell’odontotecnico con quelle dell’odontoiatra.
Prima di illustrare il percorso logico e argomentativo svolto dal Consiglio di Stato, pare opportuno riepilogare i termini della vicenda in discussione.
Il giudizio di primo grado
Con ricorso avanti al TAR Lazio, Confartigianato Imprese e Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa miravano ad ottenere l’annullamento del parere negativo reso dal Ministero della Salute in merito alla richiesta di riconoscimento dell’odontotecnico quale professionista sanitario. Sostanzialmente, il Ministero, richiamando (acriticamente) il parere del Gruppo tecnico dell’Odontoiatria, giustificava il suo dissenso sostenendo che, stante il divieto di sovrapposizione e parcellizzazione tra le figure professionali, il riconoscimento dell’odontotecnico nel novero dei professionisti sanitari violerebbe tale divieto in quanto quest’ultimo avrebbe competenze del tutto similari a quelle afferenti i corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
Il TAR Lazio, sposando l’orientamento del Ministero della Salute e della Commissione Albo Odontoiatri, respingeva il ricorso sul presupposto che l’odontotecnico – se riconosciuto – si troverebbe ad operare in aree di competenza del tutto similari e affini a quelle riservate ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria (ne abbiamo parlato qui)
Tale decisione veniva dunque impugnata dai ricorrenti per ottenerne la riforma.
La decisione del Consiglio di Stato
Si pongono all’attenzione dei giudici di appello due macro questioni: l’una di natura più strettamente procedurale, relativa all’iter procedimentale seguito ai fini del riconoscimento di nuove professioni sanitarie; l’altro di natura sostanziale, cioè relativo al merito della questione controversa.
Sotto profilo procedurale, il Collegio svolge dapprima un’analisi della disciplina positiva applicabile alla procedura di riconoscimento di una professione tra quelle sanitarie (si tratta, più esattamente, di quella disciplinata dalla Legge n. 43/2006 che, sostanzialmente, prevede, successivamente all’inoltro della domanda, il rilascio di un parere del Consiglio superiore della sanità, per concludere l’iter con un decreto del Presidente della Repubblica). Ciò si rendeva necessario in quanto veniva sostenuto dagli appellati che l’intenzione delle associazioni di categoria degli odontotecnici mirassero all’ottenimento di una riforma legislativa. Tuttavia, i giudici spiegano che, ferma restando la correttezza della procedura avviata dalle Associazioni di categoria, l’impugnazione del parere del Ministero della Salute avviene all’interno del segmento amministrativo della procedura e che l’illegittimità dello stesso ha “effetto bloccante del successivo iter: infatti, il potere che viene in questione dinanzi al sindacato amministrativo è e resta un potere amministrativo, mentre si potrà discettare sul carattere normativo o amministrativo del d.P.R. posto a coronamento dell’iter”.
Sotto il profilo di merito, il Collegio tiene a ricostruire precisamente l’evoluzione normativa relativa alla figura specifica dell’odontotecnico, così chiarendo che:
- gli odontotecnici rientrano nel novero delle arti ausiliari delle professioni sanitarie, disponendo che gli stessi sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli forniti da medici-odontoiatri con le indicazioni del tipo di protesi e vietando l’esercizio, anche alla presenza del medico-odontoiatra, di alcuna manovra cruenta o incruenta nella bocca del paziente (R.D. n. 1334/1928 e successivamente confermato da R.D. n. 1265/1934, c.d. Testo Unico Leggi Sanitarie);
- gli stessi non sono rientrati nel flusso di emancipazione professionale toccato a ottici, infermieri, ostetriche, ecc., con le due riforme dell’ordinamento sanitario (D.Lgs. n. 502/1992 e L. n. 42/1999).
Così l’odontotecnico non evolve la propria posizione professionale pur rimanendo pacificamente una figura ammessa anche dal diritto unionale in forza dell’obbligo di intermediazione del dentista tra l’odontotecnico e il paziente.
Il Collegio, poi, riconosce, rispetto alle specifiche competenze degli odontotecnici e degli odontoiatri, delle sostanziali differenze che non rendono sostenibile il blocco dell’iter procedimentale per il riconoscimento dei primi come professionisti sanitari. Più esattamente, infatti:
- l’odontotecnico rimane legato all’ambito delle competenze tracciate con il R.D. n. 1334/1928, laddove il suo compito è quello di costruire apparecchi su modelli forniti dal medico-odontoiatra con le indicazioni del tipo di protesi;
- l’odontoiatra, pur rientrando il campo delle protesi all’interno dei percorsi didattici, usa la protesi per eseguire trattamenti appropriati. L’odontoiatra, dunque, interviene nella messa a servizio del paziente del manufatto protesico per la finalità terapeutica che lo stesso assolve e che solo l’odontoiatra è capace di individuare.
Il Consiglio di Stato ha, pertanto, ritenuto illegittima la statuizione del giudice di prime cure ed ancor prima del Ministero della Salute nel voler negare alla categoria degli odontotecnici la possibilità di ottenerne l’ingresso tra le professioni sanitarie, sottolineando la evidente e chiara diversità degli ambiti di attività delle due figure che, tra esse, non si sovrappongono.
E difatti, tale giustificazione (quella della sovrapposizione), con la pronuncia del Consiglio di Stato in commento, non potrà essere nuovamente addotta dall’Amministrazione che dovrà riconsiderare la domanda di riconoscimento degli odontotecnici.