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Il consiglio di stato ci dice che la nomina della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine di deposito delle offerte ma solo nelle gare da aggiudicarsi all'offerta economicamente piu' vantaggiosa
[Ord. Consiglio Stato, III°, 30/8/2013, n. 3400] pubblicata su www.appaltiesanita.it
Interessante pronuncia del Consiglio di Stato (est. Noccelli) - sebbene solo in sede cautelare - che affronta (e risolve) una controversia relativa ad una gara da aggiudicarsi al prezzo piu' basso ed in cui veniva contestata la nomina della Commissione Giudicatrice prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte, in violazione al disposto dell'art. 84 comma 10° D.Lgs.n. 163/2006. Si ritiene che la ragione di detta disposizione risiederebbe nel voler evitare che un concorrente decida di partecipare solo in ragione dell'eventuale presenza di un determinato commissario ma, proprio in ragione di tale ratio, nonché tenuto conto che l'art. 84 risulta espressamente rubricato “Commissione giudicatrice nel caso d'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa”, il Consiglio di Stato ritiene che non esista un principio immanente in materia di appalti che divieta la nomina della C.T. prima della scadenza del termine di deposito delle offerte e che, se ciò può avere una sua logica nel caso di gare da aggiudicarsi alla migliore offerta, altrettanto non vale qualora si applichi il criterio del prezzo piu' basso che, adottando un meccanismo sostanzialmente automatico, la sua applicazione non può venire minimamente “alterata” dalla preventiva conoscenza – o meno – dei componenti dell'organo Tecnico (che peraltro come noto, nelle gare al prezzo piu' basso, può anche non essere nominata.