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Il Consiglio di Stato chiarisce: il principio di rotazione non si applica alle procedure aperte

27/02/2025
Consiglio di Stato, Sez. V, 17/01/2024, nr 366

ARPAL Puglia aveva indetto una procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa, preceduta da un avviso pubblico per la consultazione preliminare di mercato a cui seguiva la partecipazione di cinque operatori economici. Tuttavia, una concorrente lamentava la presenza del gestore uscente, poiché ciò lesivo, a suo dire, del principio di rotazione. La tesi veniva integralmente accolta dal tribunale di primo grado investito della questione.

È innanzitutto fondamentale contestualizzare i fatti di causa analizzando le previsioni della lex specialis, nonché il tipo di procedura prescelta dalla Stazione Appaltante nel caso specifico.

APRPAL, difatti, aveva indetto una consultazione preliminare di mercato nel dichiarato intendo di aprire la procedura a tutti gli operatori economici interessati. Si trattava dunque di una fase “esplorativa” che tuttavia indicava a chiare lettere come l’invito fosse da considerarsi rivolto a tutti coloro che avessero posseduto i requisiti richiesti e che avessero presentato regolare richiesta di partecipazione. A ciò si aggiunga che la procedura di selezione prescelta non fosse affatto caratterizzata da alcuna discrezionalità, in quanto adottato il criterio (oggettivo) del “prezzo più basso”. Su tali presupposti il Consiglio di Stato ha dunque ribaltato la decisione di primo grado.

I supremi giudici ricordano infatti che la giurisprudenza prevalente afferma che il principio di rotazione delle imprese partecipanti ad una gara non è applicabile laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

In particolare, nel caso di specie, la fase di consultazione preliminare di mercato sul portale telematico non era prodromica ad una “procedura negoziata ristretta”, bensì ad un meccanismo di partecipazione aperta, e per tale ragione non rinvenibile il fondamento stesso del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Pertanto, nella vicenda in esame può dirsi non applicabile il principio di rotazione la cui ratio, invece, sarebbe quella d’evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, laddove però non vi sia una procedura aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.