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IL CONCORDATO DELLE PMI
Legge n. 3 del 27/1/2012
Con l'entrata in vigore della Legge n. 3 del 27/1/2012 le piccole imprese - ma anche i professionisti - hanno a disposizione un nuovo strumento per cercare di uscire dallo stato di sovraindebitamento in cui spesso si trovano, evitando di subire una miriade di procedure esecutive; si tratta di una possibilita da cui, fino ad oggi, dette erano escluse per l'esiguita delle loro dimensioni e/o del loro fatturato o per l'ammontare stesso del debito accumulato. La nuova normativa si applica a tutte quelle imprese (comprese le individuali) ed i professionisti, che
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non siano assoggettabili alla altre procedure concorsuali,
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non abbiano fatto ricorso nei tre anni precedenti alle procedure in esame
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versino in una situazione di sovraindebitamento, definito all'art. 1 come "il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte nonche la definitiva incapacita del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni".
I soggetti possono proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione del debito che preveda
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l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo
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l'integrale pagamento dei creditori privilegiati che non abbiano rinunciato parzialmente al proprio credito.
Il "piano" deve prevedere i termini e le modalita di pagamento dei creditori, anche suddivisi in classi, nonche le modalita di liquidazione dei beni e le garanzie per l'adempimento dei debiti, potendo anche indicare la cessione dei crediti futuri e/o la sottoscrizione di una proposta, da parte di uno o piu terzi, che consentano il conferimento di beni sufficienti all'attuabilita del piano. La veridicita dei dati contenuti nel medesimo e la sua fattibilita devono essere attestati da un "Organismo di composizione della crisi", costituito da enti pubblici ed iscritto in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (gli Ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e degli esperti contabili sono iscritti di diritto). Il "piano" e la sua relativa proposta devono poi essere depositati presso il Tribunale del luogo ove ha la sede l'impresa in sovraindebitamento ed, allorquando viene depositato la domanda in Tribunale, il giudice deve fissare un'udienza disponendo la comunicazione a tutti i creditori nonche l'inibitoria di tutte le azioni esecutive individuali per un massimo di 120 giorni. I creditori devono poi far pervenire all'Organismo di composizione della crisi la loro dichiarazione di consenso - o meno - al "piano", che se comunque risultera positivamente valutato da almeno il 70% dei creditori sara da ritenersi approvato. E' questo forse uno degli aspetti piu problematici del nuovo istituto per cui, in sede di conversione del decreto, era stata proposta una percentuale inferiore, stante l'evidente difficolta di raggiungimento di una percentuale cosi elevata. Se poi l'accordo e raggiunto il giudice allora lo omologa e, dalla data di detta omologazione, per un periodo di un anno non possono essere promosse azioni esecutive individuali, ma l'accordo e revocabile di diritto se il debitore non esegue integralmente entro 90 giorni dalle scadenze previste i pagamenti dovuti. Si ricordi infine che la medesima procedura era stata prevista anche per i consumatori ma che, in fase di conversione del decreto legge, e stata stralciata e seguira un differente iter parlamentare.