Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

I reati depenalizzati ed il persistente obbligo di loro dichiarazione ai fini partecipativi

05/12/2011

T.A.R. Roma, I-bis , 7/8/2011, n. 7788

La sentenza in commento affronta un problema molto sentito in questi tempi dato che, con l'entrata in vigore del cd. "Decreto-sviluppo" (d.l.n. 70/2001, poi convertito in l.n. 106/2011), le condanne per i reati cd. "depenalizzati" non devono piu' essere dichiarati in sede d'autocertificazione ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006. Il problema tuttavia risiede nel fatto che molte delle lex specialis precedenti l'entrata in vigore di detta normativa (13/5/2011) prevedono espressamente l'esclusione per tutti coloro che non rilasciano corrette dichiarazioni ai sensi dell'art. 38 (testo allora vigente), di talche il concorrente che ha subito una condanna per un reato poi depenalizzato &nbsp _place_holder; &nbsp_p lace_holder; - e che non l'ha dichiarata in sede di gara - secondo la legge in vigore all'epoca in cui ha rilasciato l'autocertificazione partecipativa dev'essere escluso, mentre secondo la legge in vigore oggi non deve piu' esserlo (esclusa). Il TAR Roma chiarisce innanzitutto come il motivo per cui - a suo parere correttamente - il reato depenalizzato non deve piu' essere "dichiarato" risiede nel fatto che se un determinato comportamento, che prima era ritenuto meritevole di condanna penale, ora non lo e piu', di conseguenza anche per la P.A. appaltante tale comportamento non potra piu' comportare alcuna conseguenza escludente (in quanto non potra piu' inficiare la moralita professionale del concorrente); se cosi e allora - e cio indipendentemente dalla modifica normativa - se il reato risulta da tempo depenalizzato, allora la mancata dichiarazione di una condanna ad esso relativa non puo comportare l'esclusione poiche la sua dichiarazione non avrebbe comunque comportato l'estromissione dalla gara, proprio sulla scorta del fatto che se detto comportamento non e piu' reato non puo piu' incidere in alcun modo sulla moralita di detto partecipante.