Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
I Commissari esterni di una gara indetta da una Centrale di committenza regionale
Consiglio Stato, III°, 12/12/2014, n. 6114
Il Veneto ha istituito una centrale di committenza regionale, preposta all'indizione ed espletamento delle procedure di gara valevoli per tutte le amministrazioni della Regione, affidandone però l'operatività ad una specifica P.A.
Per questo motivo veniva contestata, in una gara indetta dalla centrale regionale per il servizio di brokeraggio assicurativo, la composizione della Commissione Giudicatrice in quanto due commissari sarebbero stati “estranei” alla specifica P.A. che indiceva la gara, ma il Consiglio di Stato ha negato la fondatezza di tale contestazione sul presupposto che detta gara, ancorchè indetta da un'amministrazione, in realtà era volta alla stipula di polizze assicurative destinate a tutte le PP.AA. della regione.
In effetti l'art. 84, comma 8° D.Lgs.n. 163/2006 impone l'obbligo di individuare i componenti dell'Organo Tecnico necessariamente fra i funzionari dell'amministrazione che appalta, ma detto articolo dev'essere correttamente interpretato in combinato disposto con l'art. 3, comma 34 del medesimo D.Lgs. (relativo alle centrali di committenza), ragion per cui al criterio “letterale” deve sostituirsi quello “teleologico” che vede il prevalere della scelta dei Commissari fra i funzionari delle diverse Amministrazioni che potranno usufruire delle convenzioni stipulate dalle Centrali di committenza regionali, piuttosto che unicamente fra quelli della P.A. che materialmente esperisce la gara (in termini anche Cons.St., 28/3/2014, n. 1498).
Nel caso di specie, quindi, la circostanza che due commissari fossero stati scelti tra funzionari delle PP.AA. venete (che avrebbero poi beneficiato della convenzione per la copertura assicurativa) anzichè fra quelli della sola amministrazione che esperiva la gara, non può comportare alcuna violazione dell'art. 84, la cui ratio è appunto quella di privilegiare i commissari selezionati fra i funzionari della P.A. appaltante ma, quando detta è “in effetti” una Centrale di committenza regionale, è giustificata l'individuazione di detti Commissari fra tutte le amministrazioni che vi aderiscono.