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Gravi illeciti professionali: se risalenti nel tempo possono non rilevare

18/04/2024
TAR Lazio, Roma sez. IV, 14/3/2024, n. 1035

Il nuovo codice degli appalti pubblici disciplina dettagliatamente, all’art. 95, le cause di esclusione (non automatiche) dell’operatore economico. Troviamo tra queste il grave illecito professionale, che si rinviene, tra i vari, nei casi di contestata o accertata commissione di determinati reati elencati all’art. 98.

Il nuovo Codice ha il pregio di dettagliare e descrivere le fattispecie rientranti nella definizione di illecito professionale grave, e i modi in cui l’Amministrazione è obbligata a darne prova. Inoltre il Legislatore chiarisce, finalmente, il periodo temporale entro cui specifici fatti-reato, datati nel tempo, possano NON necessariamente rilevare ai fini della eventuale esclusione del concorrente.

Il termine inziale da cui far decorrere il periodo temporale di rilevanza (tre anni nel caso analizzato dalla Sentenza qui in commento) viene indicato all’art. 96, comma 10 del Codice, e dunque, per quanto qui di interesse, a partire dal momento della richiesta di rinvio a giudizio o dai provvedimenti cautelari personali o reali antecedenti all’esercizio dell’azione penale.

Il TAR Lazio con la propria Ordinanza cautelare n. 1035/2024 tenta oggi di sciogliere dubbio nell’eventualità di un susseguirsi di provvedimenti in capo all’O.E. nell’ambito del medesimo procedimento penale che lo vede coinvolto.

Difatti una società era stata esclusa dalla possibilità d’iscriversi presso l’Elenco Unico degli Operatori Economici di una stazione appaltante poiché, sosteneva l’Amministrazione, che pur essendo trascorsi 3 anni dalla richiesta di rinvio a giudizio della concorrente, primo atto rilevante in relazione ad un reato potenzialmente escludente, la successiva emissione del decreto che disponeva il giudizio vero e proprio, ex art. 429 c.p.p., avrebbe “annullato” la decorrenza del precedente triennio.

Il Collegio romano non ha però accolto la tesi dell’amministrazione, ritenendola non in linea con il dettato normativo degli artt. 94 e ss. del nuovo Codice, e dunque dando rilevanza, i Giudici, unicamente al termine triennale del primo provvedimento (dal rinvio a giudizio).

In buona sostanza, il fatto che il primo provvedimento penale sia datato nel tempo, ha una sua rilevanza ai fini della non escludibilità del concorrente.

Occorrerà tuttavia attendere che il giudizio venga definito nel merito, al fine di comprendere l’integrale ragionamento giuridico che vede allo stato il concorrente non più escludibile, seppure egli sia, se ben si comprende, “sotto processo” per un reato potenzialmente escludente.